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Decreto — n. 23141/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23141/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23141/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 10230/2021 proposto da: UNO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Alessandro Diddi; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 2747/18/2020, depositata il 1° ottobre 2020. Visto l’atto depositato il 2 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23141/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 10230/2021 proposto da: UNO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Alessandro Diddi; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 2747/18/2020, depositata il 1° ottobre 2020. Visto l’atto depositato il 2 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale complicità in sottrazione d'imposta sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione accoglimento parziale del contribuente assoggettamento del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 2 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 10230/2021 proposto da: UNO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Alessandro Diddi; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 2747/18/2020, depositata il 1° ottobre 2020. Visto l’atto depositato il 2 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 01/08/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a