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Decreto — n. 23139/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 23139/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a procedural listing by the Regional Court of Trentino-Alto Adige. The lower court ruled that the case was definitively resolved under Article 1 of Law No. 197/2022, noting the absence of any denial of the tax assessment. Consequently, the appellate court upheld the extinction of the process without addressing the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that tax proceedings are extinguished upon mandatory listing in the official register, barring further appeals unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural listing Law 197/2022 Cassation decision tax assessment denial tempestività tributaria imposta sull'energia opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26570/2017 R.G. proposto da: EPPS GMBH, incorporante della società ENECO STROM GMBH E ENECO STROM SRL, rappresentate e difese dall’avvocato ANDREICICH VIPSANIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TRENTINO ALTO ADIGE n. 30/01/2017, depositata il 04/04/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/08/2025 La Pres