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Ordinanza — n. 23083/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against second-instance judgment for violating minimum tariff fees and ultra petizione.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23083/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's claim regarding the violation of minimum tariff fees while dismissing the procedural objection. The lower court had partially compensated litigation costs despite the appellant's request for full reimbursement based on tariff violations. The court ruled that the second-instance judge exceeded the scope of the appeal by reforming the first-instance judgment on costs without a specific request, constituting an ultra petizione error.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The appellate judge may not reform the first-instance judgment on costs without a specific request, as doing so constitutes an ultra petizione violation.

Parole chiave

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ultra petizione minimum tariff fees litigation costs appellate reform Cassation procedure tassa di compensazione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo, si denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla pronuncia di riforma della sentenza di primo grado in assenza dello svolgimento di una domanda in tal senso in relazione all’art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
con riferimento alla pronuncia di riforma della sentenza di primo grado in assenza dello svolgimento di una domanda in tal senso in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.».
Art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo, si denuncia: «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e dell'art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art.
art. 112 c.p
Con il primo motivo, si denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 2909 c.c
a) sotto un primo profiloviolando l’art. 2909 c.c.-324 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830
Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8716
18830; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21057
8716; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10897
21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10897; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^ - 5, 18 maggio 2022, n. 15992
10897; Cass., Sez. 6^ - 5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13265
15992; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13265; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 24 giugno 2024, nn. 17319, 17330 e 17341
13265; Cass., Sez. Trib., 24 giugno 2024, nn. 17319, 17330 e 17341; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 15 febbraio 2025, n. 3850
17319, 17330 e 17341; Cass., Sez. Trib., 15 febbraio 2025, n. 3850).
Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002
Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229
9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984
23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258
11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905
31258; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992
10897 e 10905; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 6 agosto 2024, n. 22234
15992; Cass., Sez. Trib., 6 agosto 2024, n. 22234; Cass., Sez.
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Testo completo

zo p.e.c. per notifiche e comunicazioni : gianlucafontanella@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio il 5 aprile 2023, n. 1988/05/202 3; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:

1. Giovanna Cabiddu ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONIsecondo grado del Lazio il 5 aprile 2023, n. 1988/05/2023, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di variecartelle di pagamento per tassa automobilistica da parte della Regione Lazio, ha rigettato l’appello proposto da Giovanna Cabiddu nei confronti della Regione Lazio avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 2 marzo 2021, n. 2250/29/2021, con co mpensazione delle spese giudiziali. 2.Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo ad una cartella di pagamento per la quale c’erastato lo sgravio ed aveva accolto il ricorso originario della contribuente per le restanti cartelle di pagamento, condannando l’ente impositore alla rifusione delle spese giudiziali in misura di € 300,00– su lla statuizione relativa alle spese giudiziali per presunta violazione dei minimi tariffari, ritenendo che il giudice di prime cure avesse , in realtà , parzialmente compensato le spese del primo grado di giudizio e compensando, altresì,le spese del secondo grado di giudizio per l’«alterno andamento della vicenda giudiziaria».

3. La Regione Lazio è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato adue motivi.

2. Con il primo motivo, si denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla pronuncia di riforma della sentenza di primo grado in assenza dello svolgimento di una domanda in tal senso in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.». 2.1 Il predetto motivo è fondato. 2.2 Secondo la ricorrente: «La CGT di II grado capitolina ha erroneamente ritenuto di poter, sostanzialmente, riformare d’ufficio la sentenza di primo gradonella parte in cui, a) per effetto dell’integrale accoglimento del ricorso di primo grado, al netto della parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere;

b) della sua consequenziale condanna (in integrale applicazione del principio di soccombenza) al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa in danno della Regione Lazio nella misura di € 300,00;

c) ancorché il gravame interposto (unicamente dalla parte contribuente vittoriosa sul merito della lite in primo grado) vertesse esclusivamente sulla ritenuta violazione dei cd. Minimi tariffari contenuta nella statuizione di condanna della Regione Lazio nella misuradi € 300,00;

d) ancorché la Regione Lazio, costituitasi nel giudizio di secondo grado, avesse concluso affinché “Piaccia all’adita Onorevole Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettare integralmente l’appello di controparte e per l’effetto confermare l’impugnata sentenza n. 2250/21 della CTP di Roma, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, quantificate in € 702,00 (in base al valore della causa di € 300,00 dichiarato da controparte), in applicazione dei parametri medi della vigente tariffa professionale forense, con le previste maggiorazioni e con la riduzione del 20%, ex art. 15, 2 - sexies del D.lgs. n. 546/92” (pag. 4 - 5 controdeduzioni in appello – doc.C4 fascicolo di cortesia), omettendo, pertanto, di interporre gravame incidentale; ha sostanzialmente, ed illegittimamente, modificato la statuizione assunta dalla CTP capitolina attraverso una rimodulazione della statuizione in punto di spese, rilevando espressamente che “la parziale compensazione delle spese” (mai statuita dal Giudice di prime cure, aggiunto da noi), “ancorché non esplicitata nelle motivazioni della sentenza (e nemmeno nella parte dispositiva, aggiunto da noi), è chiaramente dovuta alla parziale cessazione della materia del contendere”.

In altri termini, la CGT di II grado capitolina ha riformato, d’ufficio, la sentenza di primo grado adottando una statuizione che, ancorché con il veicolo del passaggio motivazionale, nel ritenere che “la parziale compensazione delle spese, ancorché non esplicitata nelle motivazioni della sentenza, è chiaramente dovuta alla parziale cessazione della materia del contendere per una delle cartelle contestate con conseguente riduzione rispetto al minimo calcolato sul valore della lite”, la “interpretava” d’uffi cio (di fatto adottando una nuova statuizione) rilevando che la CTP capitolina non intendeva applicare integralmente il principio di soccombenza in danno della Regione Lazio, ma intendeva derogarvi parzialmente(e quindi disporre la parziale compensazione), “con conseguente riduzione al minimo calcolato sul valore della lite”.

Ebbene, detto passaggio motivazionale va interpretato nel senso che la CGT di II grado ha ancorchénella parte motiva, “di fatto” riformato la sentenza di primo grado,sostituendo:

a) la statuizione della CTP capitolina “condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 300” b) con la statuizione (per effetto della nuova interpretazione) “condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali che, per effetto della parziale compensazione, sono liquidate per la parte non compensate in € 300”. In tal modo la CGT di II grado capitolina, ha violato:

a) sotto un primo profiloviolando l’art. 2909 c.c.-324 c.p.c. ed in particolare il giudicato formatosi sull’applicazione integrale del principio di soccombenza statuita dalla CTP capitolina e non gravata, in sfavore della parte vittoriosa, dalla parte soccombente all’esito del primo grado di giudizio. A tal riguardo, la CGT di II grado capitolina articola una motivazione che: aa) nonostante il Giudice di prime cure nella sentenza di primo grado, espressamente avesse rilevato, nella parte motiva, che le spese, “in ragione della prevalente soccombenza, devo essere poste (integralmente, aggiunto da noi) a carico della Regione Lazio” (pag. 3 sentenza di primo grado), e cioè nella misura di € 300. sostituisce in termini assoluti la dichiarata scelta della CTP capitolina di applicare integralmente il principio di soccombenza in danno della Regione Lazio con quella di disporre una non meglio precisata (nella sua misura) compensazione parziale delle spese di lite con l’effetto di addivenire alla conclusione che l’importo di € 300 fosse da considerarsi non già la risultante della integrale applicazione del principio di soccombenza, bensì l’importo risultante dall’avvenuta compensazione (e come tale legittimamente, a dire del Giudice del gravame), inferiore al minimo tariffario, considerato nella sua integrità, in tal modo violando il giudicato formatosi sul punto;

b) sotto un secondo profilo violando l’art. 112 c.p.c nella parte in cui ha, di fatto, rilevato officiosamente (e quindi deciso) su una domanda non svolta da alcuna delle parti nel secondo grado di giudizio». 2.3A ben vedere, i l giudice di appello ha errato nel ritenere che vi fosse stata una compensazione parziale delle spese giudiziali a fronte della parziale cessazione della materia del contendere, laddove, in base ai principi della c.d. “soccombenza virtuale”, il giudice di prima istanza aveva soltanto apprezzato la “prevalente soccombenza” dell’ente impositore, che era stato condannato, perciò, alla rifusione integrale delle spese giudiziali.

La compensazione, anche parziale, richiedeva una specifica pronuncia, che non c’è stata e non può essere presuntivamente e automaticamente desunta dalla parziale cessazione della materia del contendere. Dunque, la sentenza impugnata è incorsa in extrapetizione, in difetto di appello incidentale da parte dell’ente impositore. 2.4 Ciò in coerenza alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è ravvisabile il vizio di extra petizione soltanto allorquando il giudice di appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è, invece, precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10897; Cass., Sez. 6^ - 5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13265; Cass., Sez. Trib., 24 giugno 2024, nn. 17319, 17330 e 17341; Cass., Sez. Trib., 15 febbraio 2025, n. 3850). In particolare, il potere-dovere del giudice di inquadrarenella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitume della causa petendi, sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante:

Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez. Trib., 6 agosto 2024, n. 22234; Cass., Sez. Trib., 21 febbraio 2025, n.4625).

3. Con il secondo motivo, si denuncia: «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.». 3.1 Il predetto motivoè assorbito dall’accoglimento del primo motivo, rispetto al quale è stato proposto in via subordinata, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.

4. A lla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione la motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corteaccoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio de l l ’11 luglio 2025. IL PRESIDENTE D