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Ordinanza — n. 23080/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal and orders tax authority to pay litigation costs due to procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23080/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a second-instance judgment that had rejected the taxpayer's claim regarding unpaid fines. The lower court had incorrectly awarded litigation costs to the tax authority despite the taxpayer's substantive victory on the merits. The supreme court ruled that mere procedural losses do not justify cost allocation when the opposing party wins the main case, thus ordering the tax authorities to reimburse the taxpayer's legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92, 132 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: Mere procedural loss in preliminary matters does not justify awarding litigation costs to the opposing party when they achieve a substantive victory in the main issue.

Parole chiave

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litigation costs allocation procedural loss vs substantive victory tax authority reimbursement Cassation cassation judicial expense compensation tassa sulle case da gioco imposta sugli spettacoli giuoco e scommessa

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Difatti, per la più recente giurisprudenza di questa Corte, lanozione di soccombenza reciproca , che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, c od.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 384 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3^, 12 maggio 2017, n.2219
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Testo completo

tatae difesa dal l’Avv. Maurizio Lippolis, con studio in Monopoli (BA), e dall’Avv. G iuseppe Frascella , con studio in Altamura (BA), ove elettivamente domiciliat a (indirizzi p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: avv.giuseppefrascella@legalmail.it; maurizio.lippolis@avvocatibari.legalmail.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

CONTRORICORRENTE COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI SOCCOMBENZA IN RITO Agenzia delle Entrate - Riscossione , c on sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 30 g ennaio 2024, n. 365/23/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:

1. La “G.R.S. Gestioni Ricreative Sportive S.r.l.”Maria Vittoria ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 30 gennaio 2024, n. 365/23/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento n. 02420180002577427000 da parte dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione nei confronti della medesima per l’importo di € 1.946,14, in dipendenza di atto di contestazione n. TVHCOA200173/2017 in ordine a sanzioni amministrative per l’omessa installazione di misuratorifiscali in una sala adibita a giochi e scommesse (in violazione dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544) negli anni 2012e 2013, ha rigettato l’appello proposto dal l’Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti della “ G.R.S. Gestioni Ricreative Sportive S.r.l.”, nel giudizio di cui anche l’Agenzia delle Entrate era parte, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi l’8 novembre 2018, n. 695/03/2018,con compensazione delle spese giudiziali. 2.Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso della contribuente , ritenendo la mancanza di prova di una valida notifica del prodromico atto di contestazione n. TVHCOA200173/2017– ed ha compensato le spese giudiziali con la motivazione che:

«L’infondatezza delle eccezioni di tardività dell’appello e d’invalidità della notifica della cartella giustifica la compensazione delle spese anche di questo grado».

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione degli artt. 91, 92e 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di appello la compensazione tra le parti delle spese giudiziali senza una congrua motivazione. 1.1 Il predetto motivo è fondato. 1.2 Anche nel giudizio tributario, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spesegiudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante:

Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312), come la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez.

Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312). 1.3 Nella specie, l a motivazione della compensazione è assolutamente illogica, essendo stata delineata una sorta di “reciproca soccombenza” che non è ravvisabile tra il rigetto dell’eccezione pregiudiziale edil rigetto dell’appello.

Difatti, per la più recente giurisprudenza di questa Corte, lanozione di soccombenza reciproca , che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, c od. proc. civ. ), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri(tra le tante:

Cass., Sez. 3^, 22 agosto 2022, n. 20888; Cass. Sez. Un.,31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., Sez. 2^, 24 marzo 2023, n. 8480; Cass., Sez. 3^, 15 ottobre 2024, n. 26789; Cass., Sez. 3^, 31 marzo, 2025, n. 8498). 1.4 Ad ogni modo, i n linea con un precedente del la giurisprudenza amministrativa (Cons . Stato , Se z. 3^ , 12 maggio 2017, n.2219), si può ritenere che, anche nel processo civile e tributario, la mera soccombenza su una questione preliminare in rito non è , di per sé , ragione sufficiente a giustificare la compensazione, anche parziale, delle spese giudiziali, a fronte della ben più radicale soccombenza sostanziale del ricorrente.

Di più, l’arresto richiamato stabilisce a chiare lettere che l a circostanza che, nel procedimento giurisdizionale, vengano disattese le eccezioni pregiudiziali in ordine alla legitimatio ad causam della parte ricorrente non equivale a soccombenza virtuale nel processo dell’altra parte che ha frapposto dette eccezioni. 1.5 Ne discende che la sentenza impugnata ha fatto malgoverno dei principi enunciati, compensando le spese giudiziali al di fuori delle ipotesi consentite.

2. A lla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassatain relazione alla statuizione sulle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna in solido dell’ente impositore e dell’agente della riscossione alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore della contribuente, liquidandole nella misura di € 2.404,00 per compensi, oltre a contributo unificato, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della contribuente per dichiarato anticipo.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, parimenti, la distrazione a favore dei difensor i antistatari della parte vittoriosa, i qualihanno dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna in solido l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore della “G.R.S. Gestioni Ricreative Sportive S.r.l.”, liquidandole nella misura di € 2.404,00 per compensi, oltre a contributo unificato, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della “G.R.S. Gestioni Ricreative Sportive S.r.l.”, Avv.

Maurizio Lippolis da Monopoli (BA),per dichiarato anticipo; condanna in solido l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della “G.R.S. Gestioni Ricreative Sportive S.r.l.”, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.486,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi ed altri accessori di legge, e distraendole in favore dei difensor i antistatari della “ G.R.S. Gestioni Ricreative Sportive S.r.l.”, Avv.

Maurizio Lippolis da Monopoli (BA) e d Avv. Giuseppe Frascella da Altamura (BA), per dichiarato anticipo. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 luglio 2025. IL PRESIDENTE Dott. Angelo Matteo Socci