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Ordinanza — n. 23077/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax refund claim dismissed; employee must prove residence in earthquake zone to qualify for tax relief.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23077/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that denied tax refunds to an employee working in a seismic zone but residing elsewhere. The agency argued the employee qualified for relief under specific laws, while the lower court correctly applied the principle that fiscal benefits require strict interpretation and proof of residence within the designated disaster area. The court upheld this decision, emphasizing that the taxpayer must demonstrate residence in the listed municipalities to establish the right to the refund.

Regesto Legislator

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Art. 9 comma 17 legge 289/2002; Art. 3 Ordinanza Ministero Protezione Civile 1990: Fiscal relief for earthquake victims is strictly limited to those proving residence within the designated disaster zone, as tax benefits cannot be extended to non-residents working there.

Parole chiave

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tax refund eligibility seismic zone residence fiscal benefit strict interpretation employee tax relief residence requirement proof compensazione della rendita rimborso dei contributi agli stranieri ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 9 comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n.289
RILEVATO CHE 1.Agatino Santangelo formulava istanza di rimborso del 90% delle ritenute Irpef versate dal sostituto d’imposta, relativamente alle annualità d’imposta 1990, 1991 e 1992, assumendo di averne diritto in virtù del disposto di cui all’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289.
Art. 3 dell'Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, n. 2057
2698 c.c., degli articoli 9, comma 17 legge 289/2002 ed 1, comma 665 legge 190/2014, dell’art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, del DPCM del 15 gennaio 1991, dell’art.
Art. 1 della legge 190/2014
ex plurimis Cass. 14/07/2016, n.
Art. 53 Cost.
Inoltre, trattandosi di un’agevolazione fiscale, si ha a che fare con norme di stretta interpretazione, come tali non suscettibili di un’interpretazione estensiva, pena altrimenti un contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. (Cass.
Art. 2698 c.c.
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2698 c.c., degli articoli 9, comma 17 legge 289/2002 ed 1, comma 665 legge 190/2014, dell’art.
art. 2698 c.c
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2698 c.c., degli articoli 9, comma 17 legge 289/2002 ed 1, comma 665 legge 190/2014, dell’art.
articoli 9, comma 17 legge 289/2002
2698 c.c., degli articoli 9, comma 17 legge 289/2002 ed 1, comma 665 legge 190/2014, dell’art.
art. 134 cost
14 preleggi e dell’art. 134 cost., in relazione all’articolo 360, co.
art. 53 Cost
Inoltre, trattandosi di un’agevolazione fiscale, si ha a che fare con norme di stretta interpretazione, come tali non suscettibili di un’interpretazione estensiva, pena altrimenti un contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 219 del 2013
Corte cost. n. 219 del 2013), cosicché non può certo dirsi che la sentenza impugnata abbia correttamente operato una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in materia di agevolazioni fiscali per coloro che abbiano subito danni dal sisma.
Cass. n. 28055 del 2021
(Cass. n. 28055 del 2021; Cass.
Cass. n. 17010 del 2021
28055 del 2021; Cass. n. 17010 del 2021; Cass.
Cass. n. 12852 del 2021
17010 del 2021; Cass. n. 12852 del 2021; Cass., SU, n.
Cass. SU n. 10013 del 2021
Cass. n. 25816 del 2022
Secondo questa Corte (Cass. n. 25816 del 2022 e Cass.
Cass. n. 718 del 2022
Cass. 14/07/2016, n. 14406
ex plurimis Cass. 14/07/2016, n. 14406; Cass.
Cass. 29/07/2015, n. 16105
14406; Cass. 29/07/2015, n. 16105), il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo è sempre costituito dal sostituito (cfr.
Cass. 27/05/2021, n. 14880
Cass. 27/05/2021, n. 14880; in tal senso cfr.
Cass. 04/10/2017, n. 23142
Cass. n. 21424/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro MONGIAT PIERANA, SANTANGELO SANTE e SANTANGELO VINCENZO; - intimati – Avverso la sentenza n.8995/15/22 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia-Catania, depositata il 25/10/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.Agatino Santangelo formulava istanza di rimborso del 90% delle ritenute Irpef versate dal sostituto d’imposta, relativamente alle annualità d’imposta 1990, 1991 e 1992, assumendo di averne diritto in virtù del disposto di cui all’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289.

Formatosi il silenzio-rifiuto lo stesso ricorreva alla CTP. SISMA SICILIA RESIDENZA Soccombente in primo grado, il Santangelo risultava, invece, vittorioso in grado d’appellocon la sentenza riportata in epigrafe. Tale decisione, con riferimento in particolare al requisito contestato della residenza, osservava che l’articolo 3, dell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, del 21 dicembre 1990, n. 2057 individua i beneficiari nei soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e in quelli che svolgono, nei predetti comuni, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.

Tuttavia, il successivo articolo 9, comma 17, della legge n.289/2002 cit., estende i suddetti benefici anche ai contribuenti non imprenditori « […] con la conseguenza che tali benefici vanno concessi non solo ai residenti nei territori colpito, ma anche ai soggetti che prestano attività lavorativa ivi, ancorché residenti in altro comune». L’Agenzia delle entrate ha propo sto così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, mentre gli eredi del Santangelo sono rimasti intimati. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2698 c.c., degli articoli 9, comma 17 legge 289/2002 ed 1, comma 665 legge 190/2014, dell’art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, del DPCM del 15 gennaio 1991, dell’art. 14 preleggi e dell’art. 134 cost., in relazione all’articolo 360, co. 1 n. 3 c.p.c.”. 1.1.

Il motivo è fondato. La questione è stata già affrontata da questa Corte e risolta con l’ordinanza n. 21424/2023. L’art. 1 della l. n. 190/2014 rimanda, per l’individuazione dei destinatari dei benefici fiscali in oggetto, all’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 del Ministero per il Coordinamento della Protezione civile, che effettivamente estende gli stessi ai soggetti che abbiano svolto in un comune del cratere attività industriale, commerciale, artigiana od agricola, pur essendo residenti al di fuori dello stesso. Va, però , evitato di assimilare la circostanza di svolgere un'attività imprenditoriale o professionale in uno dei Comuni aventi diritto all'agevolazione prevista dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 con quella di svolgervi attività di lavoratore dipendente, in quanto i due casi sono sia economicamente che giuridicamente diversi.

Sotto il primo profilo (ossia quello economico), nell'ipotesi di lavoro non dipendente, si tratta infatti di un’attività in cui un soggetto offre beni o servizi sul mercato a fine di lucro, e pertanto ove si svolga in uno dei Comuni colpiti dal sisma, è verosimilmente danneggiata dal sisma stesso. Al contrario l’attività di lavoratore dipendente (a meno che non si dimostri che l'impresa presso cui si lavori - circostanza che non si è verificata nel caso di specie - abbia cessato la propria attività in ragione del sisma) non subisce un danno a seguito del sisma.

Sotto il secondo profilo (ossia quello giuridico) la disciplina del lavoro imprenditoriale e professionale è dettata dagli artt. 33, comma 5 e 41, comma 1 Cost., mentre quella di lavoro dipendente trova un suo riferimento costituzionale negli artt. 35 ss., Cost.Parimenti completamente diversa è la disciplina a livello di legge ordinaria, ove il lavoro professionale e imprenditoriale trova un punto d'incontro nell'art. 3 del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005, che definisce professionista sia l'imprenditore che il professionista intellettuale, trattandosi in entrambi i casi, come sopra ricordato, di attività dirette a vendere sul mercato beni o servizi a fine di lucro) e negli artt. 2229 ss., cod. civ. e 2082, stesso codice, mentre il lavoro dipendente trova un punto di riferimento nello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) e negli artt. 2094, ss., cod. civ.

L'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, quindi, operando una netta distinzione tra lavoro professionale e imprenditoriale da un lato e lavoro dipendente dall'altro, riconoscendo il beneficio solo alla prima categoria di soggetti operanti ma non residenti nel cratere, ha correttamente fatto uso del principio, corollario del principio di uguaglianza, secondo cui occorre trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali (cfr. Corte cost. n. 219 del 2013), cosicché non può certo dirsi che la sentenza impugnata abbia correttamente operato una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in materia di agevolazioni fiscali per coloro che abbiano subito danni dal sisma.

Inoltre, trattandosi di un’agevolazione fiscale, si ha a che fare con norme di stretta interpretazione, come tali non suscettibili di un’interpretazione estensiva, pena altrimenti un contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. (Cass. n. 28055 del 2021; Cass. n. 17010 del 2021; Cass. n. 12852 del 2021; Cass., SU, n. 10013 del 2021). Secondo questa Corte (Cass. n. 25816 del 2022 e Cass. n. 718 del 2022) la residenza in uno dei comuni di cui all'elenco del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso e pertanto, poiché la residenza in uno dei Comuni di cui all'elenco contenuto all'interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso, tale circostanza deve ovviamente essere provata dal contribuente.

Va in proposito solo precisato che anche nell’ipotesi, non ricorrente, in cui la richiesta di rimborso venisse effettuata, come consentito, dal sostituto d’imposta (che corrisponde la ritenuta in luogo del lavoratore dipendente, cfr. ex plurimis Cass. 14/07/2016, n. 14406; Cass. 29/07/2015, n. 16105), il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo è sempre costituito dal sostituito (cfr. Cass. 27/05/2021, n. 14880; in tal senso cfr. anche Cass.04/10/2017, n. 23142) debitore principale del rapporto d’imposta, e dunque titolare del diritto al rimborso, per cui rispetto allo stesso vanno riguardate le condizioni per la concessione del rimborso medesimo, per cui il requisito della residenza va dunque in ogni caso riguardato con riferimento al lavoratore.

Orbene, risultando così nella specie come il contribuente era mero dipendente di un’impresa posta all’interno del cratere sismico, mentre egli risiedeva –all’epoca - in Trecastagni (i comuni della provincia di Catania rientranti nel cratere sono invece, in base al richiamato DPCM, Aci Catena, Caltagirone, Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Ramacca, Scordia, San Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo, Valverde e Vizzini) è evidente la non ricorrenza del requisito.

3. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio alla CGT di II grado della Sicilia, che –in diversa composizione – provvederà a regolare anche le spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia- Catania che, in diversa composizione, provvederà altresì a regolare le spese