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Ordinanza — n. 23070/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal correcting late declaration errors to avoid public loss, citing specific tax code provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23070/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the taxpayer's appeal against a tax assessment based on late corrections, overturning lower court rulings that dismissed the claim as untimely. The taxpayer argued that their supplementary declaration, filed after the deadline, was valid because it corrected errors to prevent damage to the public administration rather than to benefit themselves. The court ruled in favor of the taxpayer, establishing that such declarations remain admissible when aimed at avoiding public loss, thereby remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322/1998; Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973: A supplementary tax declaration filed after the statutory deadline is admissible if its sole purpose is to correct errors or omissions to avoid damage to the public administration, rather than to benefit the taxpayer.

Parole chiave

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late tax declaration public administration loss supplementary declaration tax assessment appeal DPR 322/1998 tax error correction remand for retrial rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998
(art. 2, comma 8, del d.P.R.
Art. 2 comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998
(art. 2, comma 8, del d.P.R.
Art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
Art. 41 bis del D.P.R. 600/1973
Violazione art. 41 bis del Dpr 600/1973.
Art. 2 Dpr 322/1998
(art. 2, comma 8, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 30/06/2016, n. 13378
Cass. 11/05/2018, n. 11507
Cass. 30/10/2018, n. 27583
Cass. 28/11/2018, n. 30796
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIA GRAZIA DI FELICE, rappresentato e difeso dall’ avv. Federico Mazzella; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente – Avverso la sentenza n. 1065/2022 resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio,depositata in data 9 marzo 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle Entrate inviava alla ricorrente l’avviso accertamento n. TJNTJNM000034 per il periodo di imposta 2011, avendo rinvenuto “redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti”, dopo aver “esaminato la dichiarazione dei redditi modello UNICO per il periodo d’imposta 2011.

Con detto avviso di accertamento era stato accertato un reddito complessivo pari ad €. 42.942,00; tale importo, sarebbe derivato dalla somma del reddito Rettifica dichiarazione dichiarato (€. 29.872,00, relativo ai redditi da partecipazione in società) e quello accertato, da lavoro dipendente, pari ad €.13.070,00 (oltre a quello relativo ai fabbricati, pari ad €. 944,00). In realtà, con la dichiarazione integrativa/rettificativa del 31.10.2013, la ricorrente aveva rettificato l’importo dei redditi derivanti dalla partecipazione in società percepiti dalla Di Felice, indicati nella giusta somma di €.9.087,00 (e, dunque, non più l’importo di €. 29.872,00, erroneamente indicato in precedenza), per come risultante dalle dichiarazioni integrative/rettificative depositate in pari data dalle due società, cui i redditi da partecipazione si riferivano.

Sennonché, nonostante le due dichiarazioni delle società venissero liquidate e “accettate”, l’Ufficio nel calcolare l’importo dell’imposta dovuta a seguito dell’accertamento dei redditi da lavoro dipendente asseritamente non dichiarati, poneva a base del reddito dichiarato quello precedentemente indicato di €. 29.872,00, non prendendo in considerazione la correzione nel frattempo intervenuta.

2. In entrambi i giudizi della fase di merito la contribuente risultava soccombente, sul presupposto dellatardività della rettifica. Quindi la contribuente ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello riportata in epigrafe, affidato a un unico motivo. L’Agenziadelle entrate si è limitata a resistere depositando “atto di costituzione”. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo si deduce “Violazione dell’articolo 2 Dpr 322/1998. Violazione art. 41 bis del Dpr 600/1973. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

2. Il ricorso è fondato. E’ infatti pacifico che in entrambi i gradi del giudizio di merito la dichiarazione correttiva è stata considerata tardiva. Orbene questa Corte ha, in plurime occasioni , osservato che in effetti la dichiarazione fiscale ha natura di mera dichiarazione di scienza, per cui va ribadito che «in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria» (Cass.

Sez. U. 30/06/2016, n. 13378 ; conf. Cass.11/05/2018, n. 11507; 30/10/2018, n. 27583; 28/11/2018, n. 30796). A tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. Del resto, la disposizione in esame statuisce al secondo periodo che “(…) Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilitàdi far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito” (art.2, comma 8-bis, d.p.r. n. 322/1998).

3. Da tanto consegue l’accoglimento del ricorso, con la derivante cassazione della pronuncia impugnataed il rinvio al la CGT del Lazio che – in diversa composizione - provvederà anche sulle spese d el presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che- in diversa composizione - provvederà altresì a regolar