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Ordinanza — n. 23068/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to procedural default and subsequent settlement via simplified payment plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23068/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer successfully utilized the simplified settlement procedure under Law 197/2022. Although the taxpayer had previously failed to submit counter-arguments in the second instance, leading to a default judgment, the court accepted the new payment plan application. Consequently, the legal dispute was resolved without further litigation, terminating the case entirely.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 185 ss. l. n. 197/2022; Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022: When a taxpayer submits a simplified settlement request with proof of the first payment installment, the court must declare the judgment extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal extinction cessation of dispute Law 197/2022 default judgment tax payment plan procedural default contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis, d.lgs. n. 546/1992
CONSIDERATO CHE 1.Il citato contribuente, dopo aver ottenuto la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata dalla CTR ai sensi dell’art. 62 bis, d.lgs. n. 546/1992, ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art.
Art. 1, commi 185 ss., l. n. 197/2022
546/1992, ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 185 ss., l. n. 197/2022.
Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
546/1992, ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 185 ss., l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ALDO CARRATO Presidente VALENTINO LENOCI Consigliere R.G. N. 20509/2022 MARIA CLARA SALI Consigliere CC – 2/7/2025 ALBERTO CRIVELLI Consigliere REL ROSANNA ANGARANO Consigliere Re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Corrado SAMBUCCI, rappresentato e difeso dall’avv. Ascanio Cascella; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata – Avverso la sentenza n. 6770/I/18 resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 3 ottobre 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. Il contribuente Sambucci Corrado impugnava avviso di accertamento notificatogli il 16 dicembre 2014 in cui veniva recuperato a tassazione reddito conseguente ad assunti scostamenti determinati con metodo sintetico rispetto agli importi dichiarati. DEFINIZIONE AGEVOLATA Numero registro generale 20509/2022 Numero sezionale 5732/2025 Numero di raccolta generale 23068/2025 Data pubblicazione 11/08/2025 La CTP accoglieva il ricorso e l’Agenzia delle entrate proponeva appello.

Il contribuente inviava a mezzo raccomandata le proprie controdeduzioni, ma non veniva comunicato il decreto di fissazione dell’udienza. Successivamente l’Agenzia comunicava in data 23 agosto 2021 al contribuente avviso di pagamento richiamante la sentenza d’appello, sfavorevole allo stesso, e solo così egli avrebbe preso cognizione della definizione del giudizio di secondo grado, nel quale le controdeduzioni non erano state acquisite e in cui il Sambucci veniva dichiarato contumace. In data 13 settembre 2021 e poi in data 22 febbraio 2022 la difesa del contribuente chiedeva di visionare il fascicolo d’ufficio, che sarebbe stata riscontrata solo in data 24 febbraio 2022.

Il contribuente ha, quindi, proposto ricorso in cassazione, mentre l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE 1.Il citato contribuente, dopo aver ottenuto la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata dalla CTR ai sensi dell’art. 62 bis, d.lgs. n. 546/1992, ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 185 ss., l. n. 197/2022. La domanda, con la prova dell’avvenuto pagamento della prima rata, è stata presentata in data 21 giugno 2023 e risulta depositata in atti.

Non risulta alcuna istanza ulteriore da parte di nessuna delle parti. Ricorrendo così le condizioni di cui all’art.1, comma 197, secondo periodo, l. n. 197/22, deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le abbiano anticipate come per legge. P.Q.M Numero registro generale 20509/2022 Numero sezionale 5732/2025 Numero di raccolta generale 23068/2025 Data pubblicazione 11/08/2025 La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025 .

Il Presidente Aldo Carrato Numero registro generale 20509/2022 Numero sezionale 5732/2025 Numero di raccolta generale 23068/2025 Data pubblicazione 11/08/2025