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Decreto — n. 23060/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as litigation extinguished by taxpayer's voluntary adoption of simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 23060/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal extinguished because the taxpayer voluntarily adopted the simplified settlement procedure for vehicle scrappage. The appellant, Global Communication SRL, had previously filed an appeal against a regional tax commission decision but later renounced the lawsuit to utilize a streamlined administrative resolution. Consequently, the court found no need to examine the merits of the original tax dispute since the litigation path was voluntarily abandoned by the party. The judgment merely notified the parties of the extinction and the possibility of scheduling a hearing on costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 1, D.L. 196/2021: When a party voluntarily adopts a simplified settlement procedure, the litigation is extinguished without examination of the merits, rendering any subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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litigation extinction simplified settlement procedure voluntary renunciation tax appeal dismissal scrappage incentives procedural bar extinguished judgment rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Visto l’atto depositato il 26 gennaio 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 26 gennaio 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 27059/2020 proposto da: GLOBAL COMMUNICATION SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Maria Domenico Creazzo; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, n. 128/06/2020, depositata il 10 gennaio 2020. Visto l’atto depositato il 26 gennaio 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e