Cassation court remands case to lower court regarding tax collection seizure validity during partial installment plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court granted the taxpayer's request to remand the case for a new public hearing. The taxpayer argued that tax collection seizures were invalid because an installment plan had been granted, yet the tax agency immediately seized funds from a third party, thereby violating the installment agreement. The lower courts had dismissed the seizure as inadmissible, failing to address the specific conflict between the seizure and the partial rateization. The Court recognized the novelty of the legal issue regarding the conditions for inadmissibility of execution actions during an installment plan and ordered a remand to the first instance for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, commi 1 quater e 3, lett. a) e b), d.P.R. n. 602/1973; Art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.: When the admissibility of an execution action depends on the existence of a specific installment plan condition, and the lower court fails to examine this novelty, the case must be remanded for public hearing.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: La Società CENTRO MEDICO CALES S.r.l. in persona del legale rappr. pro tempore Sig.ra Izzo Teresa Mimina dom. per la carica presso la sede legale in Calvi Risorta (CE) Via Bizzarri P.co Mimina, P.I.: 01405880616, el. dom. in Roma alla Via XX Settembre 98/E presso lo studio dell’Avv. GIOVANNI PALMA, dal quale è rappresentato e difeso; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente – Avverso la sentenza n. 5843/2020 resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 30 novembre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consigliere Alberto Crivelli. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI RILEVATO CHE 1. La società contribuente oggi ricorrente impugnava due atti di pignoramento presso terzi (in realtà ordini di pagamento diretto ai sensi dell’art. 72 bis d.p.r. n. 602/73) eccependo che per i relativi titoli, costituiti da cartelle esattoriali, era stata concessa il 30 maggio 2018 la rateizzazione in 72 rate. Tuttavia, il giorno 11 maggio 2018 in forza degli atti esecutivi sopra citati l’Agenzia incamerava l’importo di € 126.485,97, che detraeva dall’importo dovuto in virtù della rateizzazione.
Pertanto, quest’ultimo provvedimento si risolveva in una rateizzazione solo parziale. Essa chiedeva, dunque , dichiararsi l’improcedibilità dei pignoramenti, anche in relazione alla loro omessa motivazione e alla mancata specificazione dei crediti, ed in subordine l’accertamento della inesistenza dei crediti sottes i alle cartelle in questione. Il primo giudice si pronunciava esclusivamente sulla notifica delle cartelle, ritenendo inammissibile il ricorso. La pronuncia di primo grado veniva confermata dalla CTR con la sentenza riportata in epigrafe.
La società contribuente ha , quindi, proposto ricorso in cassazione avverso quest’ultima,affidato a un solo motivo. L’Agenzia della Riscossione si è limitata a depositare un “atto di costituzione”. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce “NULLITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART.360, CO.1, N.3 – INAMMISSIBILITA’ DEL PIGNORAMENTO EX ART.48 BIS /72 BIS D.P.R. 602/73 IN PRESENZA DI UN’ISTANZA DI RATEAZIONE – ABUSO DI DIRITTO DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.” La ricorrente evidenzia che in data 07.05.2018 provvedeva alla presentazione di un’istanza di rateazione ex art.19 d.P.R. 602/73.
Da ciò la stessa ritiene che sarebbe stata “immune “ex lege” da qualsivoglia atto di aggressione da parte dell’Agente della Riscossione”, mentre invece, in data 11.05.2018, Ader emetteva i due atti di pignoramento, notificati solo al terzo, prelevando forzosamente dal terzo (ASL di Caserta) la somma di € 126.458, 27. Con ciò Ader restringeva il beneficio del pagamento del rateizzo non più alla complessiva somma di € 203.295,51 ma solo alla somma di € 76.836,54. Detta circostanza sarebbe stata fraintesa dalla CTR che infatti asseriva:
“Quanto all’invocata rateizzazione del debito delle cartelle impugnate, deve innanzitutto rilevarsi che esso, come da documentazione esibita in udienza dalla parte, è solo “parziale” e, comunque la società contribuente non ha dimostrato il pagamento delle rate successive alla prima”. La circostanza non può, dunque, incidere in alcun modo sulla regolarità delle cartelle e della conseguente procedura esecutiva. Nessuna rilevanza aveva, ai fini della decisione, la circostanza che la ricorrente non avesse dimostrato il pagamento delle rate successive alla prima, avendo comunque Ader abusato del proprio potere, avendo notificato gli atti solo al terzo (ASL di Caserta) e aveva definito con colpevole e/o omissivo ritardo l’istanza di rateizzazione solo in data 30.05.2018.
Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe altresì viziata laddove “colpevolizza” il contribuente per la concessione parziale del rateizzo.
2. La questione – di particolare rilevanza - sottesa alla presente controversia presenta caratteri di novità in relazione alle condizioni necessarie per la configurabilità dell’improseguibilità dell’azione esecutiva prevista dall’art. 19, commi 1 quater e 3, lett.
a) e b), d.P.R.n. 602/1973. Conseguentemente il Collegio ravvisa l’opportunità di dispo rre il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la tratta