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Ordinanza — n. 23054/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders correction of Supreme Court order to add lawyer's expense deduction clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23054/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous Supreme Court order regarding expense allocation. The original 2021 ruling rejected the tax agency's appeal but failed to specify that the defending lawyer's advanced costs should be deducted from the awarded sum. Consequently, the Court ordered the insertion of a clause mandating the deduction of the lawyer's expenses in favor of the advocate.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: When a Supreme Court order omits a statutory provision regarding the allocation of litigation costs, the order must be corrected to include the necessary deduction for the defending lawyer's advanced expenses.

Parole chiave

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material error correction litigation expense allocation lawyer advanced costs Supreme Court order tax agency appeal recupero delle spese esecutive sostegno finanziario spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366-bis c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4600/2025 R.G. proposto da: FREDA VALERIO, quale difensore costituito di: MARICONDA TRASPORTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (02323920641), in persona del liquidatore Marranzini Michele (MRRMHL70C17Z401B), MARICONDA FRANK (MRCFNK71L20Z404N), MARICONDA GENEROSO (MRCGRS51A10I219U) e MARRANZINI MICHELE (MRRMHL70C17Z401B), con domicilio “ex lege” in Roma Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso da se medesimo (FRDVLR68B01D643B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- in relazione all’ORDINANZA della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONEn. 19754/2021 depositata i l 11/03/2021 , ad esito del ricorso n. 6717/2015 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: Formula istanza di correzione di errore materiale l’Avv. Valerio Freda nella qualità di difensore di MARICONDA TRASPORTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, MARICONDA FRANK, MARICONDA GENEROSO e MARRANZINI MICHELE, atteso che il dispositivo dell’ordinanza n. 19754 resa dalla Sez. 5 Civ. di questa Suprema Corte ad esito dell’adunanza dell’11 marzo 2021 e pubblicata il 12 luglio 2021, rigettato il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti costituiti e conseguentemente condannata la prima alla rifusione delle spese ai secondi, nulla statuisce in ordine alla richiesta, giusta controricorso, distrazione delle spese in favore del predetto difensore.

Considerato che: L’istanza è fondata e merita accoglimento. Nelle conclusioni prese dai contribuenti in controricorso (cfr. l’ultimo rigo di p. 12), si chiedeva respingersi il ricorso avversario, “con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”. Il dispositivo dell’ordinanza n. 19754 del 2021, come rilevato nell’istanza che presentemente ne occupa, omette di statuire in punto di distrazione delle spese. Ne consegue che esso va corretto, disponendo, conformemente a quanto richiesto, la distrazione in favore del difensore.

P.Q.M Dispone correggersi il dispositivo dell’ordinanza della Sez. 5 Civ. della Suprema Corte di cassazione n. 19754 resa il 11 marzo 2021 e pubblicata il 12 luglio 2021 nel senso che sia aggiunta, dopo l’espressione: “[…] oltre accessori di legge”, la seguente: “[…], con distrazione in favore del difensore Avv. Valerio Freda, antistatario”. Manda la Cancelleria per l’annotazione sul