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Decreto — n. 23048/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court case dismissed due to settlement under new law, extinguishing litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 23048/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the appellant formally renounced the appeal, citing a settlement agreement reached under the new law. The appellant, Diego Locanto, had previously challenged a regional tax commission decision but later withdrew the claim to resolve the dispute. Consequently, the court ordered the costs to be offset and terminated the proceedings without a substantive ruling on the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; When a party renounces a tax appeal declaring a settlement has occurred, the court must declare the litigation extinguished and offset costs.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal settlement agreement litigation extinction costs offset transitional tax law contenzioso tributario differimento dell'imposizione stralcio dai ruoli

Disposizioni normative citate

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Art. 1, c. 213 ss., L. n. 197/22
Art. 391 cod. proc. civ.
197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 3704/2021 proposto da: LOCANTO DIEGO, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bugamelli; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, n. 435/2/2020, depositata il 20 luglio 2020. Visto l’atto depositato il 9 novembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 31/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a