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Decreto — n. 23043/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal after taxpayer formally renounces the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 23043/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the tax appeal extinct following the taxpayer's formal renunciation of the lawsuit. ORSA MAGGIORE PV SRL voluntarily withdrew its challenge against the Regional Tax Commission's decision, leaving the administrative ruling intact. The court dismissed the case without examining the merits, noting that procedural withdrawal extinguishes the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings of legality, resulting in the dismissal of the case without a substantive review of the contested administrative decision.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal extinction of proceedings Corte di Cassazione administrative litigation voluntary renunciation contenzioso tributario arretrati d'imposta ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 23 giugno 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 23 giugno 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 18836/2021 proposto da: ORSA MAGGIORE PV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Alberto Maria Gaffuri e Gabriele Pafundi; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 30/21/2021, depositata il 7 gennaio 2021. Visto l’atto depositato il 23 giugno 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a