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Decreto — n. 23040/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to settlement under tax law settlement provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 23040/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal admissible but extinguished the proceedings because the parties had reached a settlement. The appellant, World Style SRL, initially filed an appeal against a regional tax commission decision but later formally renounced the lawsuit, citing the intervention of a transactional agreement under specific tax law articles. The court ruled that no further judicial intervention was necessary as the dispute was resolved through the parties' agreement, thereby closing the case without a substantive ruling on the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; When parties reach a settlement or mutually agree to terminate proceedings, the court must declare the litigation extinguished without addressing the merits of the underlying dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax settlement procedure mutual agreement termination extinction of litigation supreme court review procedural dismissal rinuncia al reddito arretrati d'imposta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, c. 213 ss., L. n. 197/22
Art. 391 cod. proc. civ.
197/22; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
197/22; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 30786/2021 proposto da: WORLD STYE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Antonino Palmeri; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1679/1/2021, depositata il 3 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 25 ottobre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2