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Decreto — n. 23035/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; client waived appeal to adopt simplified tax settlement for vehicle scrappage scheme.

Numero d'incarto Decreto — n. 23035/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but extinguished the proceedings because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit. The client had initially challenged a regional tax court decision regarding vehicle scrappage but subsequently renounced the appeal to adopt a simplified settlement procedure. Consequently, the court ordered the costs to be offset and communicated the decision to the parties' lawyers.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party voluntarily renounces an appeal to adopt a simplified settlement procedure, the court of cassation declares the appeal admissible but extinguishes the proceedings and offsets the costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal simplified tax settlement vehicle scrappage scheme extinction of proceedings offset of litigation costs Cassation appeal dismissal tax administrative litigation rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 7 giugno 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 7 giugno 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 17936/2021 proposto da: BARBANTI ALESSIO, rappresentato e difeso dall’avv. Gualtiero Cremisini; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 74/16/2021, depositata l’11 gennaio 2021. Visto l’atto depositato il 7 giugno 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 01/08/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a