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Decreto — n. 23033/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 23033/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Mario Formica had previously filed a challenge against a regional tax commission decision but subsequently renounced his rights to continue the proceedings. The court ruled that no further action on costs was necessary because the opposing party, the Revenue Agency, accepted this withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of the plaintiff's appeal extinguishes the litigation without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation tax administrative dispute supreme court procedure renunciation of rights contenzioso tributario ritiro delle conclusioni civili rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 13 gennaio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 13 gennaio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 25339/2018 proposto da: FORMICA MARIO, rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Mussoni; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 515/9/2018, depositata il 19 febbraio 2018. Visto l’atto depositato il 13 gennaio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 31/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e