Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic listing in tax court's 2023 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the lower court's ruling that the case was automatically listed for termination. The plaintiff, Procaffe' Spa, argued against the automatic dismissal, while the opposing party relied on the new tax law's provisions. The court upheld the decision because the statutory listing mechanism for tax judgments took precedence over the parties' request to continue the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The automatic listing of tax judgments in the prescribed register extinguishes the civil procedure unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17477/2018 R.G. proposto da: PROCAFFE' SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCISANO CLAUDIO unitamente agli avvocati SOZZI CHIARA, ZIZZO GIUSEPPE e all’avvocato VULCANO MARIA SONIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 373/07/2018 depositata il 03/04/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 31/07/2025