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Decreto — n. 23025/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as parties withdrew case via settlement agreement under tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 23025/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the parties had previously withdrawn the lawsuit, citing a settlement agreement. The appellants, former administrators of a defunct company, challenged a regional tax commission decision but later renounced their claim. The court ruled that since the dispute was resolved through settlement, no further judicial review was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; Art. 391 cod. proc. civ.: When parties withdraw an appeal declaring a settlement has occurred, the court must declare the proceedings extinct and allow costs to be offset.

Parole chiave

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settlement agreement withdrawal of appeal tax dispute resolution extinction of proceedings costs offset transitional provisions Cassazione estinto arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, c. 213 ss., L. n. 197/22
Art. 391 cod. proc. civ.
197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 1328/2021 proposto da: AMANTE LEONARDO e AMANTE RICCADO, in proprio e quali ex amministratori della cessata AMANTE CASELLA CENTRO SRL, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Corrado Levanti e Salvatore Cantelli; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 404/04/2020, depositata il 9 giugno 2020. Visto l’atto depositato il 27 settembre 2023 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 31/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2