Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 22994/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case pending Supreme Court ruling on tax acquittal res judicata effect.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22994/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court remanded the case to a new docket pending a decision from the Supreme Court's Section of Unification. The taxpayer argued that a final criminal acquittal stating the offense did not exist should have res judicata effect in the tax proceeding under the new law. The court deferred judgment because the Section of Unification had previously identified a need to clarify the scope of this new provision regarding tax relationships.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 21-bis, comma 1, d.lgs. 74/2000; Art. 374, second comma, c.p.c.: The Supreme Court of Cassation remands the case to a new docket pending its Section of Unification's decision on the scope of the res judicata effect of a final criminal acquittal in tax proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax acquittal res judicata criminal tax offense Section of Unification new tax law provision remand to new docket validità della tassazione fiscale contenzioso tributario rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 21-bis, comma 1, d.lgs. 74 del 2000
L’art. 21- bis, comma 1, d.lgs.
Art. 374, secondo comma, c.p.c.
art. 378 cod. proc. civ
La società contribuente ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000
374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza 04/03/2025 n. 5714
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10798/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro EUROMARKET SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE N. 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA (VLNCLN52L49H501U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 5413/2018 depositata i l 12/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 5413/2018 depositata in data 12/12/2018, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 543/2017, con cui la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso di Euromarket s.r.l. contro gli avvisi di accertamento, con i quali erano state eseguite delle riprese relative alle annualità 2010 e 2011, in conseguenza della contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.

3. La società contribuente ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Considerato che:

1. In via preliminare occorre rilevare che l a con troricorrente ha depositato, in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione emessa dalla Corte d’appello di Milano nei confronti dell’amministratore unico di Euromarket s.r.l., perché il fatto non sussiste, munita di attestazione della cancelleria relativa al passaggio in giudicato. Il capo di imputazione su cui si è pronunciato il giudice penale riguarda anche gli anni d’imposta interessati dagli avvisi di accertamento impugnati nel presente giudizio.

2. L’art. 21- bis, comma 1, d.lgs. 74 del 2000 (recentemente introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024) prevede che: «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.» 2.1. Questa Corte, con ordinanza 04/03/2025 n. 5714 ha rimesso gli atti alla Prima Presidente della Corte di cassazione, rilevando che considerati la non uniformità della decisioni assunte e la rilevanza dei principi sottesi, di ambito generale, possano ricorrere i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula "perché il fatto non sussiste", sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina alla ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art.530 del codice di procedura penale.

3. La causa deve essere, quindi, rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione posta con l’ordinanza n. 5714 del 2025. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo in data successiva alla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione posta con l