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Ordinanza — n. 22958/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding regional severance pay deduction rates for pre-2004 retirees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22958/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional court ruling that favored the employee on severance pay calculations. The employee, Pollicino, argued for a 50% deduction rate based on regional laws applicable to his retirement date in December 2003, while the agency claimed a 24% rate under national law. The court ruled that the regional provision explicitly preserved the old 50% calculation method for retirees before January 1, 2004, making the lower agency's claim invalid. Consequently, the appeal was dismissed, and the tax agency was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 20, comma 6, l.r. n. 21/2003; Art. 17 TUIR: Regional severance pay regulations for employees retired before January 1, 2004, continue to apply the specific regional deduction rates despite subsequent national law changes.

Parole chiave

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regional severance pay tax deduction rates pre-2004 retirees Art. 20 l.r. 21/2003 Cassation dismissal fiscal liability public administration costs rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 17 TUIR
Con l’unico mezzo l’Agenzia denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 17 TUIR nonché degli artt.
Art. 30 l.r. n. 2/1962
Art. 11 l.r. n. 11/1988
Art. 20, comma 6, l.r. n. 21/2003
Pollicino Aldo instava per il rimborso della quota di ritenuta operata sulla sua indennità di fine rapporto intrattenuto con il Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di Messina, essendo stata – secondo la sua prospettazione - errata la detrazione spettantegli in base all’art. 20, comma 6, l.r.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 19786/2023
La questione è stata già affrontata da questa Corte e risolta con l’ordinanza n. 19786/2023, dalla quale il collegio non ha ragioni per discostarsi.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro Aldo POLLICINO, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giovanni Fiannacca e Rosario Visalli; - controricorrente – Avverso la sentenza n.3432/2018/10 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-Messina, depositata il 14 agosto 2018 e notificata il 2 ottobre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1. Pollicino Aldo instava per il rimborso della quota di ritenuta operata sulla sua indennità di fine rapporto intrattenuto con il Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di Messina, essendo stata – secondo la sua prospettazione - errata la detrazione spettantegli in base all’art. 20, comma 6, l.r. n. 21/2003, che ABBATTIMENTO INDENNITA’ BUONUSCITA FINI IRPEF SICILIA quindi egli riteneva dovesse essere quantificata nel 50% in luogo di quella operata pari al 24%. In entrambi i gradi di giudizio il contribuente risultava vittorioso, e quindi l’Agenzia delle entrate ha propo sto ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo.

IlPollicino ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico mezzo l’Agenzia denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 17 TUIR nonché degli artt. 30 l.r. n. 2/1962 e 11, l.r. n. 11/1988. 1.1. Il motivo è infondato. La questione è stata già affrontata da questa Corte e risolta con l’ordinanza n. 19786/2023, dalla quale il collegio non ha ragioni per discostarsi. L’art. 20, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 21 del 2003 prevede che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo».

La norma, inserita nel contesto della complessiva regolamentazione del trattamento di quiescenza del personale regionale, contiene pertanto una clausola di salvaguardia in favore dei dipendenti collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 2004, per i quali è prevista la perdurante vigenza del pregresso sistema regionale. Quest’ultimo comportava un abbattimento della base imponibile al 50% in termini corrispondenti all’eguale riparto, fra lavoratore e datore, dei contributi posti a loro carico. Nella specie è pacifico che il Pollicino sia stato collocato a riposo il 18 dicembre 2003, e pertanto la decisione impugnata risulta conforme all’orientamento sopra indicato sulla base della condivisibile interpretazione del quadro normativo di riferimento e d è, perciò,esente da censura.

3. Il ricorso deve essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente, le quali si liquidano come in dispositivo. Poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato, non si dà luogo alla condanna della stessa al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte respinge il ricorso, condannando l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. nella m