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Decreto — n. 22895/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22895/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22895/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 3083/2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro CNH INDUSTRIAL FINANCE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pietro Piccone Ferrarotti e Domenico Rettura; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 783/07/2019, depositata il 13 giungo 2019. Visto l’atto depositato il 22 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22895/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 3083/2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro CNH INDUSTRIAL FINANCE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pietro Piccone Ferrarotti e Domenico Rettura; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 783/07/2019, depositata il 13 giungo 2019. Visto l’atto depositato il 22 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario arretrati d'imposta ritiro a seguito di transazione inoltro della dichiarazione fiscale differimento dell'imposizione esecuzione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 3083/2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro CNH INDUSTRIAL FINANCE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pietro Piccone Ferrarotti e Domenico Rettura; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 783/07/2019, depositata il 13 giungo 2019. Visto l’atto depositato il 22 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2