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Ordinanza — n. 22882/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows correction of an order omitting to order lawyer's fee deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22882/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court granted a request for correction of its own 2020 order regarding the omission to deduct lawyer fees. The court found that failing to order the deduction of fees for an antistatary lawyer was a material omission rather than a judicial error. Consequently, the court ordered the correction of the original decision to include the necessary deduction clause.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 391-bis, comma 1 c.p.c.: The omission by a judge to rule on a request for the deduction of lawyer's fees constitutes a material defect amenable to correction under the statutory remedies provided.

Parole chiave

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correction of judgment omission of lawyer fees antistatary lawyer material defect Italian Civil Procedure anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis, comma 1 c.p.c.
sul ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 93, comma 1 c.p.c.
art. 86 c.p
MOBILIA FABRIZIO in proprio, difensore di sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 16037/2010
Cass. Sez. Un. n. 16037/2010; id.
Cass. n. 16649/2024
, ex ceteris , fra le più recenti, Cass. n. 16649/2024, Cass.
Cass. n. 21096/2024
16649/2024, Cass. n. 21096/2024, Cass.
Cass. n. 21492/2024
Cass. Sez. Un. n. 29432/2024
Cass. Sez. Un. n. 29432/2024); P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale per omissione contenuto nella propria ordinanza n.
Sez. Un. n. 16037/2010
Sez. Un. n. 16037/2010; id.
Sez. Un. n. 29432/2024
Sez. Un. n. 29432/2024); P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale per omissione contenuto nella propria ordinanza n.
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Testo completo

sul ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. iscritto al n. 28891/2020 R.G. proposto da FRISONE PLACIDO NICOLA, rappresentato e difeso dall’avv. Mobilia Fabrizio, e AVV. MOBILIA FABRIZIO in proprio, difensore di sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (domicilio digitale: avvfabriziomobilia@cnfpec.it); -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la correzione dell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 19762/2020 depositata il 22 settembre 2020; ●udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 2025 dal Consigliere CHIECA Danilo;

●letto il ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. depositato il 25 novembre 2020, con il quale Nicola Frisone Placido e l’avv. Fabrizio Mobilia, suo difensore nel giudizio di cassazione iscritto al n. 2531/2015 R.G., hanno chiesto la correzione dell’ordinanza n. 19762/2020 del 22 settembre 2020, pronunciata da questa Corte a definizione di tale giudizio, per aver omesso di disporre la distrazione delle spese processuali in favore del predetto avv. Mobilia, dichiaratosi antistatario; ●rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato all’Agenzia delle Entrate, altra parte del giudizio innanzi indicato;

●esaminati gli atti relativi al procedimento in questione, e in particolare la memoria illustrativa depositata dall’avv. Mobilia per conto del Placido Frisone in prossimità dell’adunanza camerale del 10 luglio 2019, dalla quale risulta che effettivamente il prefato legale aveva chiesto di distrarre in suo favore le spese di lite, rendendo a tal proposito la dichiarazione di anticipazione ex art. 93, comma 1, c.p.c.; ●considerato che, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, l’omessa pronuncia da parte del giudice adìto sull’istanza di distrazione presentata dall’avvocato, onde ottenere gli onorari non riscossi e le spese anticipate al proprio cliente, costituisce una mancanza materiale piuttosto che un vizio di attività o un errore di giudizio dell’organo giudicante ed è, pertanto, emendabile con il rimedio della correzione del provvedimento decisorio di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (cfr.

Cass. Sez. Un. n. 16037/2010; id. , ex ceteris , fra le più recenti, Cass. n. 16649/2024, Cass. n. 21096/2024, Cass. n. 21492/2024); ●ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto, disponendosi la correzione nei termini così come proposti, con ordine della conseguente prescritta annotazione a cura della cancelleria; ●osservato, infine, che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente procedimento, attesa la sua natura sostanzialmente amministrativa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 29432/2024); P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale per omissione contenuto nella propria ordinanza n. 19762/2020, depositata il 22 settembre 2020, nel senso che, nella motivazione e nel dispositivo, dopo le parole «€ 800,00, oltre 15% per spese generali, Iva e c.p.a.», devono intendersi aggiunte le seguenti:

«con distrazione in favore dell’avv. Fabrizio Mobilia, antistatario». Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti di sua competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di