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Decreto — n. 22647/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22647/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22647/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ROMA n.4678/2018 depositata il 03/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 6566/2019 Numero sezionale 2395/2025 Numero di raccolta generale 22647/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22647/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 6566/2019 Numero sezionale 2395/2025 Numero di raccolta generale 22647/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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materiali da costruzione contratto di fornitura di un'opera saldo scoperto insufficienza materiale esecuzione – Documenti da produrre documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
ROMA n.4678/2018 depositata il 03/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6566/2019 R.G. proposto da: XU SUNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato SANTAGATA VALERIO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato FORNARI MASSIMILIANO CESARE (FRNMSM67H21L120L) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n.4678/2018 depositata il 03/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 6566/2019 Numero sezionale 2395/2025 Numero di raccolta generale 22647/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18/07/2025 ALBERTO CRIVELLI Numero registro generale 6566/2019 Numero sezionale 2395/2025 Numero di raccolta generale 22647/2025 Data pubblicazione 05/08/2025