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Decreto — n. 22644/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22644/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22644/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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VENETO n.398/2021 depositata il 10/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 13165/2021 Numero sezionale 2393/2025 Numero di raccolta generale 22644/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22644/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 13165/2021 Numero sezionale 2393/2025 Numero di raccolta generale 22644/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di esecuzione anticipo delle spese condanna al pagamento pecuniario opposizione al precetto esecutivo domanda di continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
VENETO n.398/2021 depositata il 10/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13165/2021 R.G. proposto da: SAVIETTO LINA, elettivamente domiciliata in BOLZANO VIA DELLA MENDOLA, 21, presso lo studio dell’avvocato SACCO VALENTINO ANTONIO (SCCVNT62B07E339S) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GROLLA STEFANO (GRLSFN73L12L840P) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENETO n.398/2021 depositata il 10/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 13165/2021 Numero sezionale 2393/2025 Numero di raccolta generale 22644/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18/07/2025 Michele Cataldi Numero registro generale 13165/2021 Numero sezionale 2393/2025 Numero di raccolta generale 22644/2025 Data pubblicazione 05/08/2025