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Ordinanza — n. 22625/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT credit note deduction claim due to lack of specific linkage between invoices and credit notes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22625/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to deny a VAT credit deduction. The taxpayer argued that generic credit notes sufficed to prove the reduction of taxable income, while the lower courts found the lack of specific linkage between the credit notes and the original invoices fatal to the claim. The court upheld the lower courts' reasoning, emphasizing that the taxpayer must provide clear documentary evidence connecting the two operations, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 26 d.P.R. n. 633/1972; The taxpayer must provide specific documentary evidence linking credit notes to original invoices to justify a VAT deduction, and generic annotations without explicit reference fail to meet this statutory requirement.

Parole chiave

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VAT credit notes tax deduction mechanism documentary linkage invoice correspondence Art. 26 DPR 633/1972 tax evasion prevention burden of proof arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 26 d.P.R. n. 633/1972
La pretesa erariale, per la parte oggetto di impugnazione, scaturiva dal rilievo dell’emissione, da parte della società contribuente, di un rilevante numero di note di credito a contestuale storno dal conto ricavi, con conseguente variazione in diminuzioneex art. 26 del d.P.R.
Art. 2704 cod.civ.
Una tale dimostrazione, ove non emerga inequivocabilmente dalle fatture o dalla loro registrazione, deve essere fornita attraverso altri mezzi di prova nel rispetto delle regole generali ed in particolare dell'art. 2704 cod.civ .
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22940/2018
23, 24 e 25, e che la vicenda risolutiva, ove trovi titolo in un negozio di mutuo dissenso, si verifichi entro il termine di un anno(Cass. n. 22940/2018; Cass.
Cass. n. 5979/2014
22940/2018; Cass. n. 5979/2014; Cass.
Cass. n. 13250/2015
5979/2014; Cass. n. 13250/2015; Cass.
Cass. n. 24231/2011
13250/2015; Cass. n. 24231/2011).
Cass. n. 1303/2019
(v., fra le altre, Cass. n. 1303/2019; Cass.
Cass. n. 20035/2018
1303/2019; Cass. n. 20035/2018; Cass.
Cass. n. 8535 del 2014
20035/2018; Cass. n. 8535 del 2014).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 2682/ 20 19 , propost o da: GRUPPO ORDINE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Carlo Savino, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. ANTONINO FAVA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1023/2018 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata l’8 giugno 2018. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2025dal consigliere dott.

Francesco Cortesi. Rilevato che: 1.La Commissione tributaria provinciale di Torino respinse il ricorso proposto da Gruppo Ordine s.r.l. avverso l’avviso d’accertamento con il quale l’Amministrazione ne aveva ripreso a tassazione, a fini Iva e ii.dd. per l’anno di imposta 2011, il maggior reddito accertato. La pretesa erariale, per la parte oggetto di impugnazione, scaturiva dal rilievo dell’emissione, da parte della società contribuente, di un rilevante numero di note di credito a contestuale storno dal conto ricavi, con conseguente variazione in diminuzioneex art. 26 del d.P.R. n. 633/1972; la società sosteneva che le note erano state emesse a fronte di contestati vizi e difetti per opere eseguite e fatturate, ovvero di lavori ineseguiti ma oggetto di fatturazione, ovvero ancora in ragione di errori contabili.

I giudici adìti ritennero che, per la genericità delle annotazioni e la non univocità degli argomenti difensivi della contribuente, le note di credito non fossero giustificate ai fini della variazione in diminuzione.

2. Il successivo appello della società fu rigettato. Con la sentenza in epigrafe indicata, la C.T.R. del Piemonte rilevò, in particolare, che ostava all’operatività del meccanismo di variazione in diminuzione l’insussistenza di chiari elementi di collegamento fra le fatture rettificate e le note di credito.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata dalla contribuente con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L’Amministrazione erariale ha depositato controricorso. Considerato che:

1. L’unico mezzo di impugnazione denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972. La sentenza d’appello è sottoposta a critica nella parte in cui ha ritenuto ostativo alla detrazione degli importi di cui alle note di credito il fatto che dette ultime riportassero una dicitura generica e non facessero espressa menzione delle fatture allequali si riferivano. La ricorrente sostiene, in particolare, che la variazione dell’imponibile non richiede specifiche modalità di esecuzione, quanto, piuttosto, che di essa e della relativa causa sia effettui la registrazione, in modo da rappresentare la corrispondenza fra lenote e le fatture ad esse collegate.

Del resto, il presupposto per l’operatività della diminuzione risiede nel fatto che l’operazione alla quale essa si riferisce sia vera e reale, e non inesistente; ciò che, nella specie, era stato escluso anche dal giudice penale –investito dello scrutinio della condotta per i profili di possibile rilievo di reato – il quale aveva disposto l’archiviazione del procedimento. Di tanto, ad avviso della ricorrente, non aveva tenuto conto la C.T.R. nell’escludere che le note di credito oggetto di verifica fossero idonee allo scopo.

2. Il motivo non è fondato. 2.1. L’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, consente al cedente di portarein detrazione l'Iva in ogni caso in cui un'operazione per la quale siastata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile. Questa Corte ha più volte precisato che l’applicazione di tale disposizione presuppone , anzitutto, la realizzazione di un'operazione imponibile, per laquale sia stata emessa fattura, che sia vera e reale e il sopravvenire di una causa discioglimento del contratto, senza che occorra lo specifico accertamento negoziale o giudiziale dell a risoluzione intervenuta ;

è necessario, inoltre, che sussista un titolo idoneo a realizzare gli effetti solutori del precedente contratto, nel rispetto delle eventuali forme prescritte, che le parti del negozio risolto e di quello risolutorio coincidano, che siano regolarmente adempiuti gli obblighi di registrazione previsti dallo stesso d .P.R. agli artt. 23, 24 e 25, e che la vicenda risolutiva, ove trovi titolo in un negozio di mutuo dissenso, si verifichi entro il termine di un anno(Cass. n. 22940/2018; Cass. n. 5979/2014; Cass. n. 13250/2015; Cass. n. 24231/2011). 2.2.

È ben vero, dunque, che, come afferma la ricorrente, ai richiamati fini rileva essenzialmente che si effettui la dovuta registrazione della variazionee della sua causa, onde impedire forme di elusionedegli obblighi del contribuente; ma è altrettanto vero che, per le medesime ragioni, lo stesso contribuente è anzitutto tenuto a fornire la provadella corrispondenza tra le due operazioni (originaria e sopravvenuta), mediante la specifica indicazione di quei dati che risultino idonei acollegarle, sì da dimostrare l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originarie e l'oggetto della registrazione della variazione.

Una tale dimostrazione, ove non emerga inequivocabilmente dalle fatture o dalla loro registrazione, deve essere fornita attraverso altri mezzi di prova nel rispetto delle regole generali ed in particolare dell'art. 2704 cod.civ . (v., fra le altre, Cass. n. 1303/2019; Cass. n. 20035/2018; Cass. n. 8535 del 2014). 2.3. Nel caso in esame, i giudici d'appello si sono conformati a tali principi, in quanto nell'affermare – c on valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità – c he la società contribuente non aveva fornito una documentata giustificazione della emissione delle note di accredito in questione, ha nno escluso la sussistenza di un presupposto fondamentale per l’operatività del meccanismo di variazione.

Né, in tal senso, assume rilievo l’intervenuta archiviazione del procedimento penale radicatosi in parallelo, operando il principio del cd. doppio binario fra i due distinti accertamenti, del quale ha correttamente dato conto la sentenza impugnata.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis