Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling tax court violated law by compensating litigation costs without explicit reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Marco Maracci's appeal regarding the allocation of litigation costs in a tax dispute. The lower court had compensated all parties for their legal fees based on the taxpayer's partial victory in a preliminary cassation appeal and a subsequent unrelated criminal acquittal. The court found this reasoning flawed because tax cost allocation must reflect the overall outcome of the entire proceedings, not isolated stages or external events.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992; In tax proceedings, the court of remand must base cost allocation on the global outcome of the litigation, prohibiting illogical justifications such as isolated phase results or unrelated criminal acquittals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21276/2024 R.G. proposto da MARACCI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. ZANDONAI N. 55, presso lo studio dell’avvocato PINELLI MARIO (PNLMRA62H11A944F) rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDI RICCARDO (LNRRCR63D23A271G) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro MARACCI MICHELANGELO, DI VINCENZO ELVIRA MONICA, MARACCI VITTORIA, AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MACERATA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE n.220/2024, depositata i l 06/03/2024 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. RITENUTO CHE 1. Oggetto del giudizio è costituito dal solo capo relativo alle spese della decisione assunta, in qualità di giudice del rinvio, dalla Corte di Giustizia Tributaria di II° delle Marche, n. 220/2024 che, dopo aver accolto il ricorso del contribuente, ha compensato le spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
2. La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento n. TQ7023I01225/2012 (per l’anno d’imposta 2003), notificato il 05.11.2012, nel quale l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata, recependo il P.V.C. redatto dalla G.d.F., accertava, in capo alla C.M.P. S.a.s., un maggior reddito di impresa di € 151.700,00 con conseguente ripresa a tassazione relativamente ad una maggiore IRAP per € 7.813,00 e maggior IVA dovuta per € 30.340. Il maggior reddito societario così accertato veniva imputato altresì, ex art. 5 del TUIR n. 917/86, ai soci della stessa CMP sas, sig.ri Marco e Carlo Maracci.
3. Il ricorso proposto dai contribuenti, dopo una prima pronuncia di incompetenza della CTP di Macerata, è stato parzialmente accolto in primo grado dalla CTP di Ancona, con la sentenza n. 476/01/15, depositata il 15.04.2015.
4. Proponevano distinti appelli sia i contribuenti che l’amministrazione e, una volta riuniti, gli stessi venivano decisi con la sentenza n. 647/2017 della CTR delle Marche, depositata il 04.12.2017, mai notificata, con la quale veniva rigettato l’appello dell’ufficio e accolto quello del contribuente, annullando l’accertamento impugnato e condannando l’Ufficio alla refusione, “in favore della parte, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori”.
5. Con ordinanza della Cassazione n. 31321/19, pubblicata in data 29.11.2019, venivano decisi i ricorsi proposti da entrambe le parti, statuendosi la cassazione con rinvio della sentenza di merito impugnata.
6. Il successivo giudizio di rinvio riassunto da Maracci Marco nei confronti dell’amministrazione e degli altri ex soci della C.M.P. s.a.s. si è concluso con la sentenza n. 220/2024, pubblicata in data 06.03.2024.
7. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per Cassazione avverso detta decisione, relativamente al solo capo sulle spese, sulla scorta di un motivo di impugnazione, mentre l’ufficio ha resistitocon controricorso.
8. E’ stata, infine , fissata adu n an za camerale per il 20.05.2025, in vista della quale il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II° delle Marche, n. 220/2024, depositata in segreteria il 06.03.2024, si fonda sul seguente motivo di doglianza, di seguito schematicamente riportato:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 D. Lgs. 546/1992 e artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c. , con riferimento al capo di sentenza in cui la CGT di Secondo Grado per le Marche ha compensato interamente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
2. Tale motivo di impugnazione risulta, altresì, fondato. In punto di diritto, si è correttamente affermato che in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Sez. L, ord. n. 14036 del 21/05/2024). Ed ancora, Sez. 5, ord. n. 9312 del 08/04/2024, ha affermato che nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.
Anche in precedenza si è stabilito che in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Sez. 5, ord. n. 1950 del 24/01/2022), mentre Sez. 5, ord. n. 2206 del 25/01/2019, aveva pur affermato che nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.
Nel caso di specie, l’unica motivazione adottata sul punto dalla sentenza di merito, a fondamento della disposta compensazione integrale delle spese per l’intero giudizio, è costituita a) da un riferimento all’accoglimento del ricorso in Cassazione dell’Agenzia avverso la prima decisione di secondo grado inter partes;
b) dal rilievo attribuito ad una sopravvenuta decisione della Corte d’Appello di Ancona di assoluzione penale del sig. Maracci. Entrambi tali motivi, tuttavia, risultano irragionevoli e violano i principi di diritto che si sono ricordati, in quando il giudice del rinvio deve procedere ad una regolamentazione delle spese che deve tener conto della soccombenza complessiva e non dell’esito di una sola fase o grado del giudizio, tanto più in un caso in cui l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia era fondato su una questione di carattere pregiudiziale con restituzione degli atti al giudice di secondo grado per l’esame del merito.
Si è infatti rettamente affermato che in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Sez.
U, ord. n. 32906 del 08/11/2022). Del pari risulta incongruo fondare la compensazione integrale delle spese su di una sentenza assolutoria sopravvenuta non all’esito del giudizio, bensì nel corso dello stesso e senza una verifica puntuale dell’identità o meno dei documenti versati in questo giudizio rispetto al contenzioso penale e senza procedere, poi, ad una verifica dell’incidenza di tali elementi rispetto alla soccombenza rilevata. In definitiva, pertanto, il motivo di ricorso è fondato.
3. La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio, alla luce dei principi enunciati, provvedendo altresì sulle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte, accoglie ilricorso e cassa la decisione impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per pr