Cassation court dismisses appeal on procedural grounds and remands case for public hearing to examine corporate group connection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a second-instance tax court judgment regarding corporate group connections. The taxpayer argued that the lower court incorrectly applied civil code provisions to establish a corporate link based solely on family ties among shareholders of three companies sharing an office. The court found the second ground of appeal particularly relevant due to the lack of specific precedents on this issue and ordered the case to be remanded for a new public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2359, comma 3, c.c.; Art. 32, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992: When a second-instance judgment fails to examine the existence of a corporate group connection based on family ties among shareholders, the case must be remanded for public hearing to assess the applicability of civil code provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7900/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro DIM IMMOBILIARE S.R.L., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, da ll’avvocato MAMMONE GIUSEPPE (MMMGPP72E29F364U), con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: giuseppe.mammone@avocativibo.legalmail.it; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO della CALABRIA n.3482/2022, depositata i l 10/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. RITENUTO CHE 1. Oggetto del giudizio è rappresentato dall’impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di II° della Calabria n. 3482/2022, depositatail 10/11/2022 e non notificata.
2. Era stato impugnato dalla società contribuente DIM Immobiliare s.r.l. l’avviso di accertamento TD9030100265/2019 relativo a rettifica a fini IRES ed IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2014, con riguardo a costi ritenuti indeducibili e ricavi non dichiarati. L’avviso di accertamento faceva seguito alle verifiche compiute dalla GDF per gli anni di imposta 2011-2016, conclusesi con il PVC redatto il 31/05/2016, con il qual e si contestavano i rapporti di commistione esistenti fra tre società (la contribuente ricorrente, la Emme 430 s.r.l. e la Calabria lavoro s.r.l., tutte aventi sede nello stesso stabile e con soci fra loro legati da vincoli di parentela).
3. La CTP di Vibo Valentia, con la sentenza n. 156/2021, respingeva l’impugnazione della contribuente ritenendo corretto l’operato dell’ufficio e laconseguente ripresa a tassazione.
4. La contribuente proponevaappello che veniva accolto dalla Corte di Giustizia tributaria di II° della Calabria con la sentenza su indicata, sul presuppostoche l’importo recuperato a tassazione non concorresse a formare reddito di impresa, perché relativo a movimentazioni finanziarie non imponibili attuate all’interno del gruppo societario di fatto c.d. “Gruppo Morelli”.
5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi di impugnazione.
6. Ha resistito con controricorso la società contribuente, che ha anchedepositato una memoria illustrativa.
7. E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 18 giugno 2025. CONSIDERATO CHE 1. I motivi di ricorso proposti si possono così sintetizzare:
1) Violazione art. 53 del d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. (la sentenza impugnata non avrebbe rilevato l’inammissibilità dell’appello costituente mera reiterazione dei motivi di impugnazione svolti in primo grado);
2) Violazione e falsa applicazione artt. 2359 , commi 1 e 3, c.c., 2697 c.c., 117 e 118 del d.p.r. 917/86,nonché dell’art. 32 n. 2 e 7 del d.P.R. n. 600/1973 , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., con il quale si contesta che la sentenza abbia erroneamente ritenuto l’esistenza di collegamento societario, richiamando precedenti inconferenti, senza che ricorressero alcuno dei presupposti richiesti all’art. 2359 c.c. ed in assenza di un bilancio consolidato, mentre nella specie sussisteva solo un legame familiare fra i soci di tre distinte società;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 , co mma 2 , n. 4 , del d.lgs. 546/1992 e 132,n. 4 , c.p.c. , in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
2. Il collegio rileva che le questioni prospettate nel secondo motivo (avuto riguardo alla individuazione delle condizioni circa la configurazione del collegamento societario con riferimento al disposto dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche in relazione alla possibile influenza del rapporto di parentela tra i soci delle compagini societarie) rivestono particolare rilevanza e che non vi sono in materia precedenti propriamente specifici di questa sezione, ragion per cui si profila necessario rimettere la causa in pubblica udienza. P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione della su