Cassation court remands case to lower court regarding corporate group connection and tax income recognition under Italian tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal, ordering a remand to the lower court for a new public hearing. The case involved a dispute over whether profits from intra-group transactions constituted taxable business income or were merely non-taxable accounting movements within a corporate group. The lower court had accepted the tax authority's claim based on the lack of a consolidated balance sheet and the existence of family ties among shareholders rather than formal corporate links. The Court found the specific legal questions regarding the definition of corporate group connection under the Civil Code and the tax code were not fully resolved, necessitating a fresh examination by the appellate tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2359, comma 3, c.c.; Art. 88 DPR 917/1986: When the existence of a corporate group connection is contested and hinges on specific factual configurations like family ties versus formal consolidation, the Court must remand the case for a new public hearing to allow the lower court to fully examine the specific conditions for applying the group exemption rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4101/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro DIM IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO, 7, presso lo studio dell’avvocato SERI MASSIMO (SREMSM58M05H501Q) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAMMONE GIUSEPPE (MMMGPP72E29F364U); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM. TRIB. REG. CATANZARO n. 3025/2021,depositata i l 22/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. RITENUTO CHE 1. Oggetto del giudizio è rappresentato dall’impugnazione della sentenza emessa dalla CTR Calabria n. 3025/2021, depositata il 22/09/2021 e non notificata.
2. Era stato impugnato dalla società contribuente DIM Immobiliare s.r.l. l’avviso di accertamento TD9030100476 relativo a rettifica a fini IRES ed IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2013. L’avviso di accertamento faceva seguito alle verifiche compiute dalla GDF per gli anni di imposta 2011-2016, conclusesi con il PVC redatto il 31/05/2016, con il qual e si contestavano i rapporti di commistione esistenti fra tre società (la contribuente ricorrente, la Emme 430 s.r.l. e la Calabria lavoro s.r.l., tutte aventi sede nello stesso stabile e con soci fra loro legati da vincoli di parentela).
3. La CTP di Vibo Valentia, con la sentenza n. 1221/2019, respingeva l’impugnazione della contribuente ritenendo corretto l’operato dell’ufficio e congrua la conseguente ripresa a tassazione relativa a ritenuti proventi straordinari di reddito.
4. La contribuente proponeva appello che veniva accolto dalla CTR con la sentenza su richiamata, sul presupposto che l’importo recuperato a tassazione non concorresse a formare reddito di impresa, perché relativo ad operazioni e movimentazioni contabili non imponibili attuate all’interno del gruppo societario c.d. “Gruppo Morelli”.
5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi di impugnazione.
6. Ha resistito con controricorso la società contribuente, che ha anchedepositato una memoria illustrativa.
7. E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 18 giugno 2025. CONSIDERATO CHE 1. I motivi di ricorso proposti si possono così sintetizzare:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2359, 2467, 2497 quinquies, 118 TUIR in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Secondo l’Agenzia la sentenza ha erroneamente ritenuto l’esistenza di collegamento societario, richiamando precedenti inconferenti, senza che ricorressero alcuno dei presupposti richiesti all’art. 2359 c.c. ed in assenza di un bilancio consolidato, mentre nella specie sussisteva solo un legame familiare fra i soci di tre distinte società;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 del dpr 917/1986, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
2. Il collegio rileva che le questioni prospettate nel primo motivo (avuto riguardo alla individuazione delle condizioni circa la configurazione del collegamento societario con riferimento al disposto dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche in relazione alla possibile influenza del rapporto di parentela tra i soci delle compagini societarie) rivestono particolare rilevanza e che non vi sono in materia precedenti propriamente specifici di questa sezione, ragion per cui si profila necessario rimettere la causa in pubblica udienza. P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione della sua trattaz