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Ordinanza Interlocutoria — n. 22543/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court regarding corporate group connection under Civil Code Art. 2359.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22543/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal and remitted the case for a new public hearing. The lower court had recovered taxes by finding a corporate group connection between three related companies, despite the tax agency arguing only a familial link existed. The court ruled that the specific legal conditions for establishing a corporate group under Article 2359 of the Civil Code require further examination in a public session.

Regesto Legislator

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Art. 2359 c.c.; The court must remit the case to public hearing when the existence of a corporate group connection under Article 2359, paragraph 3 of the Civil Code requires specific factual examination not yet resolved by the lower court.

Parole chiave

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corporate group connection Civil Code Article 2359 tax recovery related companies remittal to public hearing factual examination tax administration appeal nozione d'imposizione interna

Disposizioni normative citate

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Art. 2359 c.c.
Secondo l’Agenzia la sentenza ha erroneamente ritenuto l’esistenza di un collegamento societario, richiamando precedenti inconferenti, senza che ricorresse alcuno dei presupposti richiesti all’art. 2359 c.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
3 agosto 2017, con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. Secondo l’Agenzia la sentenza ha erroneamente ritenuto l’esistenza di un collegamento societario, richiamando precedenti inconferenti, senza che ricorresse alcuno dei presupposti richiesti all’art.
Art. 118 DPR 917/86
Art. 26 d.lgs. 3 agosto 2017
artt. 2359 c.c
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2359 c.c., 118 DPR 917/86 e 26 del d.lgs.
art. 2359 c.c
Secondo l’Agenzia la sentenza ha erroneamente ritenuto l’esistenza di un collegamento societario, richiamando precedenti inconferenti, senza che ricorresse alcuno dei presupposti richiesti all’art. 2359 c.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26896/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELE ENTRATE, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro DIM IMMOBILIARE SRL A SOCIO UNICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato SERI MASSIMO (SREMSM58M05H501Q) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAMMONE GIUSEPPE (MMMGPP72E29F364U); -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. DELLA CALABRIA – SEZ. CATANZARO n.1958/2021, depositata i l 4 giugno 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. RITENUTO CHE 1. Oggetto del giudizio è rappresentato dall’impugnazione della sentenzan. 1958/2021 emessa dalla CTR della Calabria, depositata il 4 giugno 2021 e non notificata.

2. Era stato impugnato dalla società contribuente DIM Immobiliare s.r.l. l’avviso di accertamento TD9030100789/2016, per l’anno di imposta 2011 con il quale, ritenuta l’inattendibilità delle scritture contabili della società, erano state recuperate a tassazione imposte dirette ed IVA. L’avviso di accertamento faceva seguito alle verifiche compiute dalla GDF per gli anni di imposta 2011-2016, conclusesi con il PVC redatto il 31/05/2016, con i quali si contestavano i rapporti di commistione esistenti fra tre società (la contribuente ricorrente, la Emme 430 s.r.l. e la Calabria lavoro s.r.l., tutte aventi sede nello stesso stabile e con soci fra loro imparentati).

3. La CTP di Vibo Valentia, con la sentenza n. 177/2019, a veva rilevato una sostanziale acquiescenza della contribuente rispetto a violazioni minori (costi non deducibili per Euro 48.410 e ricavi non dichiarati per Euro 19.854) ed avevarigettato per il resto il ricorso della contribuente, ritenendo fondati i rilievi sui conti riconducibili alla DIM Immobiliare s.r.l., l’assenza di spiegazioni circa il rilevante indebitamento iscritto in bilancio nei confronti della Emme 430 e della Calabria lavoro e, pertanto, legittima la ripresa a tassazione dei versamenti effettuati da dette società in favore della ricorrente.

4. La contribuente proponevaappello che veniva accolto – con la su richiamata sentenza - dalla CTR della Calabria , ritenendo che l’importo recuperato a tassazione non concorresse a formare reddito di impresa, perché relativo ad operazioni non imponibili attuate all’interno del gruppo societario c.d. “Gruppo Morelli”, oltre a rileva re che l’ufficio aveva sottoposto a tassazione sia gli incassi della DIM Immobiliare s.r.l. che i versamenti per le altre società, dando luogo ad un fenomeno di doppia imposizione.

5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un motivo di impugnazione.

6. Ha resistito con controricorso la società contribuente, che ha altresì depositato una memoria illustrativa.

7. E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 18 giugno 2025. CONSIDERATO CHE 1. Il motivo di ricorso proposto può così sintetizzarsi:

1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2359 c.c., 118 DPR 917/86 e 26 del d.lgs. 3 agosto 2017, con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. Secondo l’Agenzia la sentenza ha erroneamente ritenuto l’esistenza di un collegamento societario, richiamando precedenti inconferenti, senza che ricorresse alcuno dei presupposti richiesti all’art. 2359 c.c. ed in assenza di un bilancio consolidato, mentre nella specie intercorreva solo un legame familiare fra i soci di tre distinte società.

2. Osserva il collegio le questioni prospettate nel predetto motivo (avuto riguardo alla individuazione delle condizioni circa la configurazione del collegamento societario con riferimento al disposto dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche in relazione alla possibile influenza del rapporto di parentela tra i soci delle compagini societarie) rivestono particolare rilevanza e che non vi sono in materia precedenti propriamente specifici di questa sezione, ragion per cui si profila necessario rimettere la causa in pubblica udienza. P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione della sua dis