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Decreto — n. 22535/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal after taxpayer formally renounces the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 22535/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the tax appeal extinct following the taxpayer's formal renunciation of the legal action. The appellant, Gianni Tanzi, had previously filed a recourse against a regional tax commission decision but subsequently withdrew the request on September 20, 2023. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and ordered the communication of the decree to the parties' representatives.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The court declares a legal appeal extinct when the appellant formally renounces the recourse, thereby extinguishing the need for further judicial intervention.

Parole chiave

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tax appeal extinction formal renunciation Supreme Court procedure civil litigation withdrawal tax administrative recourse rinuncia al reddito ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 20 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 20 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 23174/2020 proposto da: GIANNI TANZI, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Gasparroni; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 60/1/2020, depositata il 4 febbraio 2020. Visto l’atto depositato il 20 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e