Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, B. Della Corte Srl, challenged a second-instance tax judgment against the Revenue Agency but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period following the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1020/2025 R.G. proposto da: B. DELLA CORTE SRL, rappresenta e difesa dall’avvocato PRINCIPATO ANTONIO ( pec: antonio.principato@avvocatismcv.it) e domiciliata in Roma, al Largo Colli Albani n. 14 presso lo studio dell’avvocato Natale Perri, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.3467/2024 depositata il 24/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 1020/2025 Numero sezionale 2380/2025 Numero di raccolta generale 22527/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 14/07/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Numero registro generale 1020/2025 Numero sezionale 2380/2025 Numero di raccolta generale 22527/2025 Data pubblicazione 04/08/2025