Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; judgment extinguished per Art. 380-bis c.p.c. and Art. 391 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the lower court's proposal. The appellant, Galanti, did not respond to the proposal under Art. 380-bis c.p.c., while the tax agency argued for dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and the proceedings terminated, awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the statutory period following the lower court's proposal to define the judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23719/2023 R.G. proposto da: GALANTI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RONCIGLIONE, 3, presso lo studio dell’avvocato BUFFOLO ANDREA (BFFNDR65H03H501P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.2769/2023 depositata il 10/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 23719/2023 Numero sezionale 2376/2025 Numero di raccolta generale 22501/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 17/07/2025 ALBERTO CRIVELLI Numero registro generale 23719/2023 Numero sezionale 2376/2025 Numero di raccolta generale 22501/2025 Data pubblicazione 04/08/2025