Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. FINIPAR SRL had proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12896/2023 R.G. proposto da: FINIPAR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA D'ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato GRISANTI CLAUDIO (GRSCLD74M19H501E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOLCHINI MARCO GIULIO STEFANO (BLCMCG60D17F205Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
MILANO n.4765/2022 depositata il 30/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 12896/2023 Numero sezionale 2375/2025 Numero di raccolta generale 22499/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 17/07/2025 ALBERTO CRIVELLI Numero registro generale 12896/2023 Numero sezionale 2375/2025 Numero di raccolta generale 22499/2025 Data pubblicazione 04/08/2025