Cassation court remits VAT fraud case to lower court pending Supreme Court ruling on penalty scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's request to join related appeals and rejected the argument that a prior acquittal on criminal charges precluded civil liability. The court held that the administrative agency failed to prove the taxpayer's subjective knowledge of the fraud, yet the taxpayer's own evidence suggested awareness. Consequently, the case was remitted to the lower court to await the Supreme Court's decision on the scope of penalties under the relevant decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000; The civil court must independently assess the taxpayer's subjective knowledge of fraud, and a prior criminal acquittal does not automatically bar civil proceedings pending a Supreme Court ruling on penalty applicability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 5943/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a d all’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro ROTOMAR s.r.l ., in persona del legale rappresentante Isabelle Bruna Zulian, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberta Minotti, giusta procura speciale in calce al controricorso ( PEC: roberta.minotti@monza.pecavvocati.it) –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Lombardian. 4374/14/ 20 1 9, depositata il 07.11. 20 1 9 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28 maggio 202 5 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi - La CTP di Milano rigettava i l ricors o propost o dalla Rotomar s.r.l. avversol’avviso di accertamento , per l’anno d’imposta 2012, emesso per l’indebita detrazione dell’IVA operata dalla contribuente, a seguito di utilizzazione di fatture riguardanti operazioni soggettivamente inesistenti, nel contesto di una presunta frode carosello realizzata tramite “missing traders”; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione T ributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposta dalla società contribuente, osservando , per quanto qui rileva, che non era stato debitamente soddisfatto l’onere della prova, incombente sull’Ufficio, in ordine alla conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente dell’inesistenza soggettiva della società “missing trader”; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo la ricorrente de nuncia l ’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto, d a un lato , che l’Ufficio non avesse ottemperato all’onere probatorio sullo stesso incombente per dimostrare l’inesistenza soggettiva delle operazioni contestate e, dall’altro lato, che la contribuente avesse fornito comunque la prova contraria o“prova di resistenza”, avendo dimostrato la sua estraneità alla frode e la sua inconsapevolezza, senza esaminare tutti gli elementi presenti nel PVC e nelle deduzioni processuali dell’Amministrazione finanziaria, idonei a provare la consapevolezza da parte della contribuente dell’operazione frodatoria; - preliminarmente va disattesa l’istanza del 22.04.2025 , avanzata dalla contribuente, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., di riunione del presente ricorso con quelli iscritti ai nn.
R.G. 5708/2020 e 5732/2020, in ordine ai quali è stata fissata udienza in data 15.05.2025, in quanto si tratta di ricorsi che riguardano anni d’imposta diversi; - sempre in via preliminare va rilevato che con la citata istanza di riunione è stata invocata l’applicazione del giudicato penale, essendo stata Zulian Isabelle Bruna assolta dai reati tributari ascrittile, con la formula “per non avere commesso il fatto”, dal Tribunale di Milano con sentenza del 17.01.2022, irrevocabile in data 1.03.2022, e che la predetta sentenza è stata depositata in allegato all’istanza di riunione sopra indicata; -poiché la questione relativa all’applicabilità dell’art. 21- bis del d.lgs. n. 74 del 2000 alle sole sanzioni o anche all’imposta è stata rimessa alle Sezioni Unite, a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, va disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte. Così d