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Ordinanza — n. 22478/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by ordering full cost compensation to appellant due to lack of justification for partial costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22478/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the merits but allowed the procedural request concerning litigation costs. The appellant argued that the lower court's decision to partially offset costs violated the principle of liability for the losing party due to insufficient reasoning. The court found no valid justification for the partial compensation and ordered the losing parties to pay the appellant's costs in full.

Regesto Legislator

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Art. 91, Art. 360 c.p.c.; The partial or total compensation of litigation costs must be explicitly motivated by specific circumstances; if no such reasons exist, the general principle of liability for the losing party applies.

Parole chiave

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litigation costs partial compensation principle of liability lack of motivation cassation procedure costs regulation procedural outcome rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 91, first paragraph, Code of Civil Procedure
1.6 Pertanto, si deve procedere alla regolamentazione delle spese giudiziali secondo il principio della soccombenza,ai sensi dell’art. 91, primo comma,cod.
Art. 360, first paragraph, items 3), 4) and 5), Code of Civil Procedure
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 384, first paragraph, last part, Code of Civil Procedure
art. 111 Cost
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572
Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429
2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337
3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212
3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956
12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716
21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n.
Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226
Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312
2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312).
Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592
Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059
Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206
6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez.
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Testo completo

Palmi (RC), ove elettivamente domiciliato ( indirizz o p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: fabiano.pezzani@coapalmi.legalmail.it),giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle Entrate - Riscossione , con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

CONTRORICORRENTI NONCHÉ COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI Regione Calabria, con sede in Catanzaro, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore; INTIMATA C.C.I.A.A. della Provincia di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria, in persona del Presidente della Giunta Camerale pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria il 5 febbraio 2024, n. 327/08/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2025 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:

1. Vincenzo Romeo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria il 5 febbraio 2024, n. 327/08/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento n. n. 09420159019442623000da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, in dipendenza di varie cartelle di pagamento per tributi erariali e locali, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Risco ssione nei confronti di Vincenzo Romeo, dell’Agenzia delle Entrate, della Regione Calabria e della C.C.I.A.A. della Provincia di Reggio Calabria avver so la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria l’11 maggio 2017, n. 2122/10/2017, con co mpensazione delle spese giudiziali.

2. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno resistito con controricorso, mentre la Regione Calabria e la C.C.I.A.A. della Provincia di Reggio Calabriasono rimaste intimat e .

4. La ricorrente ha depositato memoria exart. 380- bis .1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5 ) , cod. proc. civ. , «nella parte della sentenza impugnata in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite in violazione del principio della soccombenza e con provvedimento privo di motivazione». 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5 ) , c od. proc. civ. , « nella parte della sentenza impugnata in cui è stata omessa la motivazione e l’indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione delle spese di lite». 1.3 I predetti motiv i – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono fondati. 1.4 Anche nel giudizio tributario, le “ gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312), come la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez.

Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312). 1.5Nella specie, non c’è alcuna motivazione a giustificazione della compensazione delle spese giudiziali, che è stata pronunciata dal giudice di appello. 1.6 Pertanto, si deve procedere alla regolamentazione delle spese giudiziali secondo il principio della soccombenza,ai sensi dell’art. 91, primo comma,cod. proc. civ.

2. Dunque, valutandosi la fondatezza dei motiv i dedott i , il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata per il solo capo relativo alle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna in solido dell e controricorrenti e delleintimate alla rifusione delle spese de l giudiziodi appello in favore del ricorrente, liquidandole (valore della causa: €13.129,74), sulla base della not a spese ad hoc (allegata alla documentazione prodotta in sede di legittimità), nella misura di € 2.903,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna in solido le controricorrenti e leintimate alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 2.903,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; condanna in solido le controricorrenti e leintimate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2025. IL PRESIDENTE Dott. Ugo Candia