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Decreto — n. 22477/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 22477/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Filippo Giancarlo, had not requested a decision despite the deadline passing without action. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the litigation and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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procedural waiver extinction of litigation silence on proposal cassation appeal legal costs award condono delle spese procedurali fine del processo opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
NAPOLI n.5306/2022 depositata il 11/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
NAPOLI n.5306/2022 depositata il 11/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3211/2023 R.G. proposto da: FILIPPELLI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in SESSA AURUNCA XXI LUGLIO N. 133, presso lo studio dell’avvocato PIZZA GENNARO (PZZGNR68L08B963T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA,, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE -intimati- Numero registro generale 3211/2023 Numero sezionale 2373/2025 Numero di raccolta generale 22477/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n.5306/2022 depositata il 11/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 17/07/2025 ALBERTO CRIVELLI Numero registro generale 3211/2023 Numero sezionale 2373/2025 Numero di raccolta generale 22477/2025 Data pubblicazione 04/08/2025