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Ordinanza — n. 22475/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows cassation appeal against tax agency for unexplained judicial expense compensation in Italian civil procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22475/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Second Instance Court's decision to compensate judicial expenses without providing specific reasons. The taxpayer argued that the lack of motivation violated procedural rules requiring explicit justification for expense waivers. Consequently, the Court quashed the lower court's ruling on expenses and ordered the tax agency to pay the full costs to the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 91, Art. 92, Art. 360, n. 3, Art. 384, cod. proc. civ.; The court must explicitly motivate any decision to compensate judicial expenses, and failure to do so requires quashing the decision and applying the general rule of liability for the losing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial expense compensation tax collection agency civil procedure code lack of motivation quashing of sentence loser pays principle Italian tax litigation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91, cod. proc. civ.
1.4 Pertanto, si deve procedere alla regolamentazione delle spese giudiziali (per entrambi i gradi di merito) secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 , primo comma,cod.
Art. 92, cod. proc. civ.
Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma,n.
Art. 384, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572
Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429
2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337
3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212
3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956
12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez.
Cass., Trib., 17 agosto 2023, n. 24716
Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226
24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312
2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312).

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Testo completo

alo, entrambi con studio in Campania (SA), ove elettivamente domiciliata ( indirizzi p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: avv.francesco.romaniello@pec.it e alessiogarofalo@avvocatinapoli.legalmail.it),giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate - Riscossione , c on sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 2 gennaio 2024, n. 4/16/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI RILEVATO CHE:

1. Maria Vittoria Scotto di Ciccariello h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 2 gennaio 2024, n. 4/16/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento n. 07120219013095058000da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, in dipendenza di cartelle di pagamento nn . 07120110097226181000 e 07120110246974781000 , per l’importo complessivo di 967,47 , a titolo di IRPEF relativa all’anno 2007 e di tassa automobilistica relativa all’anno 2007, ha accolto l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione avver so la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli il 16 gennaio 2023, n. 664/36/2023,con compensazione delle spese giudiziali. 2.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.

4. La ricorrente ha depositato memoria exart. 380- bis .1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 ), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di appello la compensazione tra le parti delle spese giudiziali senza alcuna motivazione. 1.1 Il predetto motivo è fondato. 1.2 Anche nel giudizio tributario, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312), come la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez.

Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312). 1.3 Nella specie, non c’è alcuna motivazione a giustificazione della compensazione delle spese giudiziali, che è stata pronunciata sic et simpliciter dal giudice di appello in dispositivo. 1.4 Pertanto, si deve procedere alla regolamentazione delle spese giudiziali (per entrambi i gradi di merito) secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 , primo comma,cod. proc. civ.

2. Dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedott o , il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata per il solo capo relativo alle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna della intimata alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore della ricorrente, liquidandole (valore della causa: € 967,47), sulla base dei valori medi (come da note spese), nella misura di € 552,00 per compensi del giudizio di primo grado , oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e nella misura di € 568,00per compensi del giudizio di secondo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, Avv.

Alessio Garofalo da Campania (SA), per dichiarato anticipo (come si evince dalla dichiarazione resa da quest’ultimo nell’atto di appello, allegato nella documentazione prodotta in sede id legittimità).

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore deidifensori antistatari della parte vittoriosa, i qualihanno dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna l’intimata alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 552,00 per compensi del giudizio di primo grado , oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e nella misura di € 568,00per compensi del giudizio di secondo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, Avv.

Alessio Garofalo da Campania (SA), per dichiarato anticipo; condanna l’intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa,Avv. Francesco Romaniello da Campania (SA)e Avv. Alessio Garofalo da Campania (SA) , per dichiarato anticipo. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.

IL PRESIDENTE Dott. Ugo Candia