Italian Court dismisses tax appeal, declaring case extinguished due to successful simplified settlement by co-obligated bookmaker.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute between Giovanni Onorato and the Customs Agency extinguished. The court found that the co-obligated foreign bookmaker had fulfilled the payment obligations required for a simplified settlement procedure. Consequently, the ongoing litigation was terminated without a substantive ruling on the tax liability itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 197-202 della l. n. 197 del 2022: When a co-obligated party fulfills tax debts and the related proceeding is declared extinguished, the litigation is terminated and the case is dismissed.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 29946/2015 R.G. proposto da Giovanni Onorato, rappresentato e difes o da ll’ avvocato Augusto Dossena, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione (PEC:dossena@pec.slvb.it) –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 4710/51/2015, depositata il 15.05.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28 maggio 202 5 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Napoli rigettava i l ricors o propost o da Onorato Giovanni , titolare di un centro trasmissione dati (CTD), affiliato alla rete del Oggetto: Tributi–Definizione agevolata ex lege n. 197/2022 perfezionata dal coobbligato – Estinzione del giudizio bookmaker estero Goldbet Sportwetten GmbH (ora Logispin Austria GmbH), avverso l’avviso di accertamento relativ o a ll’ imposta unica sul gioco, per gli anni d’imposta dal 2010 al 2012; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione T ributaria Regionale della Campania rigettava l’appello del contribuente osservando,in sintesi e per quanto qui ancora rileva, che : -il CTD era soggetto passivo dell’imposta, in quanto si occupava della gestione del gioco per conto del bookmaker estero e l’imposta sul gioco era dallo stesso dovuta, ancorchè la raccolta delle scommesse, compresa quella a distanza, avvenisse in assenza di concessione; - poiché l’imposta unica sulle scommesse è un’imposta indiretta, non personale, che colpisce non il reddito o il patrimonio di un soggetto, ma una manifestazione mediata di ricchezza qual è l’effettuazione di scommesse,la sua diversità rispetto all’IVA la rendeva compatibile col diritto unionale; - il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi , illustrati con memoria ; - l ’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resisteva con controricorso , illustrato con memoria; - in data 1 7. 11 .2024 il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso; -la proposta è stata comunicata in data 18.12 .2024 e il difensore del ricorrente ha depositato il 23.12.2024 istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio; - è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza camerale del28.05.2025.
CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo, il ricorrente de nuncia la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 l. n. 212/2000, 24 l. n. 4/1929 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,per non essere stato l’avviso di accertamentopreceduto dal PVC; - con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 co. 66 l. n. 220/2010 e 3 d.lgs. n. 504/1998 , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere individuato quale unico soggetto passivo dell’imposta unica il gestore della scommessache è il bookmaker; - con il terzo motivo (erroneamente indicato nel ricorso come quarto motivo), denuncia la violazione e/o falsa applicazione della l. n. 288/1998,con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non aver considerato che l’imposta unica si applica alle sole scommesse accettate in Italia; -con il quarto motivo (erroneamente indicato nel ricorso come quinto motivo) denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 66, lett.
b) l. n. 220/2010 con riferimento all’art. 360, comma 1, n.
3) cod. proc. civ. per avere ritenuto chela l. n. 220/2010 avesse efficacia retroattiva; - con il quinto motivo (erroneamente indicato nel ricorso come sesto motivo)deduce la violazione e/o falsa applicazione della Direttiva CE n. 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.
3) cod. proc. civ., in quanto la disciplina dell’imposta unica si pone in contrasto con l’art. 401 della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, in quanto presenta caratteristiche che la sovrappongono all’IVA; - preliminarmente va rilevato che, con istanz e depositate , rispettivamente, il 23.12.2024 e il 7.03.2025 , il contribuente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio, allegando l a domand a di definizione agevolata, presentata all’ADM in data 29.09.2023 , in relazione allo stesso avviso di accertamento e al medesimo debito d’imposta, dal coobbligato solidale, bookmaker estero, Logispin Austria GmbH (già Goldbet Sportwetten GmbH), e l a ricevut a di pagamento dell’importodovuto; - l’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif. stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dellasezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; - ai sensi del comma 200 dell’art. 1 cit., poi, “L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”; - il comma 201 dell’art. 1 cit. prevede che “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.
Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200”; - il comma 202 dell’art. 1 cit. prevede , inoltre, che “ La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196”; - ciò premesso, l’istanza va accolta, atteso che il coobbligato solidale Logispin Austria GmbH ha provveduto al versamento de ll’impo rto dovuto, come risulta dalla domanda di definizione agevolata e dalla relativa ricevuta di pagamento, prodotte da Onorato Giovanni in allegato all’istanza di estinzione del giudizio, e che il processo instaurato dalla Logispin (con ricorso iscritto al n. 14034/2019 R.G.)è stato dichiarato a sua volta estinto con decreto presidenziale n. 18153/2025 del 3.07.2025; - il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e le sp