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Ordinanza — n. 22465/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial refund of legal fees to lawyers representing the winning cooperative against tax authorities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22465/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court partially allowed the appeal filed by lawyers representing a cooperative against tax authorities, overturning a lower court's calculation of legal fees. The lower court incorrectly determined the Chamber of Commerce's share of the total legal costs, failing to account for the correct proportional distribution among the five losing parties. Consequently, the court ordered the Chamber of Commerce to pay the remaining balance to the lawyers and remanded the case for a new trial on the specific amount.

Regesto Legislator

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Art. 46, 69, 70 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 360 c.p.c.: When a losing party in a tax enforcement proceeding fails to fully pay the awarded legal costs, the court must calculate the exact proportional share owed to the opposing counsel rather than dismissing the claim for non-compliance.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax enforcement proceedings legal fees calculation proportional liability ottemperanza Cassation Court Chamber of Commerce remand for retrial spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 69 c.p.c.
Art. 70 c.p.c.
Art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.
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Testo completo

i Avvocato, con studio in Roma, e Scigliano Maria Rosaria , r appresentat a e d ifes a dall’Avv. Angelo Miano, con studio in Roma, ove entrambi elettivamente domiciliati ( indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: angelomiano@ordineavvocatiroma.org), giusta procura, per la seconda,in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO C.C.I.A.A. della Provincia di Roma, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Camerale pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 21 novembre 2022, n. 5310/05/2022, per l’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 20 giugno 2018, n. 12756/30/2018, come corretta con ordinanza CONDANNA SPESE GIUDIZIALI COMPENSI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 5 settembre 2019, n. 2093/30/2019, e confermata dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 24 gennaio 2020, n.461/16/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2025 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo. RILEVATO CHE:

1. Angelo Miano e Maria Rosaria Scigliano hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 21 novembre 2022, n. 5310/05/2022,che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 20 giugno 2018, n. 12756/30/2018, come corretta con ordinanza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 5 settembre 2019, n. 2093/30/2019, con l’accoglimento del ricorso proposto dalla “Roma Est –Società Cooperativa Artigiana di garanzia a r.l.” (all’epoca in bonis) per l’annullamento di varie cartelle di pagamento per tributi erariali, condanna dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale IIIdi Roma, della C.C.I.A.A. della Provincia di Roma e di Roma Capitale alla rifusione delle spese giudiziali nella misura di € 10.000,00 in favore della “Roma Est – Società Cooperativa Artigiana di garanzia a r.l.” e distrazione a favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa, Avv.

Angelo Miano edAvv. Maria Rosaria Scigliano da Roma , per dichiarato anticipo (poi confermata dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 24 gennaio 2020, n. 461/16/2020, con il rigetto del l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti della “Roma Est –Società Cooperativa Artigiana di garanzia a r.l. ”, in liquidazione coatta amministrativa, dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, della C.C.I.A.A. della Provincia di Romae di Roma Capitale e la compensazione delle spese giudiziali), dopo che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione avevano spontaneamente provveduto al pagamento delle spese giudiziali per la quota di loro competenza, a fronte dell’inadempienza pro parte della C.C.I.A.A. della Provincia di Roma e di Roma Capitale, ha rigettato il ricorso proposto da Angelo Miano e Maria Rosaria Sciglianonei confronti della C.C.I.A.A. della Provincia di Roma per l’ottemperanza della citata sentenza con riguardo alla condanna alla rifusione delle spese giudiziali per la quota di sua competenza nella misura di € 2.000,00 (con i relativi accessori).

2. Il giudice dell’ottemperanza ha respinto l’istanza sul presupposto che, in corso di causa, la C.C.I.A.A. della Provincia di Romaaveva corrisposto per tale causale ad Angelo Miano e Maria Rosaria Sciglianola somma di € 2.178,15.

3. La C.C.I.A.A. della Provincia di Romaè rimasta intimata. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

2. Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 69 e 70del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inrelazione all'art 360, primo comma , nn. 3 ) e 4 ), cod. proc. civ., giacché: «La sentenza impugnata ha errato nel ritenere totalmente satisfattivo di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza (All. 2, ultima pagina, altresì depositata nel fascicolo di parte del giudizio di ottemperanza All. 15, ultima pag. del doc denominato “Sentenza n. 12756_18 CTP”) il conteggio ed il relativo pagamento della somma di € 2.178,15 effettuato dalla Camera di Commercio, così come arbitrariamente dettagliato nell'ultimo capoverso della parte in fatto delle proprie controdeduzioni (All. 6 pag. 2):

“Euro 1.814,17 (diritti ed onorari da sentenza) Euro 272,13 (15% a titolo di rimborso forfettario spese generali) Euro 83,45 C.P.A. (4% su onorari e competenze) Euro 8,40 (Spese esenti notifica ricorso)”. Infatti la voce “diritti e onorari di sentenza” non doveva essere indicata in € 1.814,17 bensì in € 2.000,00 (1/5 di € 10.000,00 liquidati nella sentenza n. 12756/30/18 posta in esecuzione con il giudizio di ottemperanza All. 2), decurtata delle spese di notifica del ricorso introduttivo (€ 8,40) e poi maggiorata della somma di € 174,00 corrisposta per il contributo unificato del ricorso RGR 7295/17 (1/5 di € 870,00) e della somma di € 12,00 sostenuta per il rilascio di una copia autentica della sentenza messa in esecuzione con il ricorso in ottemperanza RGR 4419/20. (…) La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio con la sentenza impugnata avrebbe pertanto dovuto, ai sensi dell'art. 70 del Dlgs 546/92, accogliere il ricorso in ottemperanza e dichiarare ancora dovuta la somma di € 398,20 da corrispondersi dalla Camera di Commercio di Roma agli odierni ricorrenti, oltre alle spese del giudizio di ottemperanza parametrate sull'importo di € 2.576,35 richiesto con il ricorso inottemperanza». 2.1 Il predetto motivo è fondato. 2.2 Secondo la sentenza impugnata:

«Rileva a tal punto il Collegio che la convenuta Camera di Commercio ha fornito idonea prova di aver già ottemperato agli obblighi derivanti dalla condanna al pagamentodelle spese del ricordato giudizio di primo grado; e più precisamente di aver emesso in data 6.8.2021 il mandato di pagamento n. 2933 per il complessivo importi di €2.178,15, di cui € 1.814,17 per diritti ed onorari da sentenza, € 272,13 per rimborso forfettario di spese generale, € 83,45 per CPA nella misura del 4% su onorari e competenza, edinfine € 8,40 per spese inerenti alla notifica del ricorsointroduttivo». 2.3 Pertanto, in base al riparto paritario del debito per le spese giudiziali tra i cinque soccombenti nel giudizio di merito , la quota gravante nella misura di 1/5 a carico della C.C.I.A.A. della Provincia di Roma ammontava all’importo di € 2.000,00 e non anche all’importo di € 1.814,17, come la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto.

Per cui, l’ottemperanza della soccombente pro quota è stata solo parziale e i difensori antistatari hanno ancora diritto al pagamento di un residuo compenso con i relativi accessori.Ne discende che il thema decidendumnon è stato ancora definito.

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 46, 69 e 70del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 91, 92, 100 e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art 360, primo comma, nn.

3) e 4), cod. proc. civ., giacché, «anche qualora la Corte adita nella sentenza impugnata avesse correttamenteritenuto che con il pagamento della somma di € 2.178,15 la Camera di Commercio avesse “...........fornito idonea prova di aver già ottemperato agli obblighi derivanti dalla condanna al pagamento delle spese del ricordato giudizio di primo grado;” la sentenza sarebbe in ogni caso viziata per aver rigettato il ricorso dei ricorrenti anzichédichiarare la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92,visto che l'esatto adempimento sarebbe in ogni caso intervenuto in pendenza del giudizio di ottemperanza, come dedotto dalla stessa Corte di Giustizia che, sempre nella sentenza impugnata, cita testualmente:

“...più precisamente di aver emesso in data6.8.2021 il mandato di pagamento n. 2933 per il complessivo importi di € 2.178,15”». 3.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente motivo. 3.2 Difatti, in linea di mero principio, la spontanea esecuzione della statuizione di condanna alla rifusione delle spese giudiziali avrebbe comportato la dichiarazione di cessata materia del contenderee non il rigetto del ricorso in ottemperanza. Ciò non di meno, nel caso di specie, non c’è stata ottemperanza integrale allo iussum iudicis , per cui non poteva essere dichiarata la cessata materia del contendere.

Si tratta, quindi, di una censura il cui presupposto è venuto meno e per la quale, quindi,non c’è più interesse ad una pronuncia.

4. Alla stregua delle suesposteargomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corteaccoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2025. IL PRESIDENTE Dott.Ugo Cand