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Ordinanza — n. 22450/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax debt by quashing lower court's dismissal due to insufficient factual summary errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22450/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision dismissing the taxpayer's appeal on procedural grounds. The lower court had rejected the appeal because the summary of facts contained numerous errors regarding tax years, amounts, and reference numbers, creating uncertainty about the subject matter. The Court ruled that these material errors were correctable by referencing the first-instance judgment and did not justify a total dismissal, as the core object of the dispute was clearly identified. Consequently, the appeal was reinstated for a new examination by a differently composed tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 53 d.lgs. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: Errors in the summary of facts regarding tax years or amounts do not justify dismissal if the subject matter remains identifiable through the referenced first-instance judgment.

Parole chiave

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tax appeal admissibility summary of facts errors procedural nullity tax dispute cassation factual identification contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992
della Lombardia dichiarava l’appello dell’Ufficio inammissibile per violazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, nella parte in cui ha compensato le spese processuali.
Art. 91 c.p.c.
546/1992 e dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo – rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992 e dell’art.
Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo lo stesso ricorrente principale deduce la «nullità del procedimento e della sentenza in relazione all’art. 132, comma 1, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 91 c.p
546/1992 e dell’art. 91 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art.
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Testo completo

l ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giuseppe Rapanà, in Roma, Piazza Mazzini, n. 27; –ricorrente principale – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 4313/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 1.12.2021; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 22.05.2025 dal consigliere Maria Clara SALI;

FATTI DI CAUSA 1.Riccardo Ricciardi, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Lombardia dichiarava l’appello dell’Ufficio inammissibile per violazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, nella parte in cui ha compensato le spese processuali. Requisiti appello processo tributario –art. 53 d.lsg. 546/92. 2.L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso , propone ndo anche ricorsoincidentale, sulla base di un unico motivo. 3.E’ stata fissata l’udienza camerale del 22.5.2025.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo – rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992 e dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» - il ricorrente principale lamenta l’illegittimità della statuizione di compensazione delle spese processuali, in quanto del tutto immotivata, in violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 15 del decreto legislativo n. 546/92, che, al comma 2, stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

Nel caso in esame la C.T.R. avrebbe pertanto dovuto, in difetto dei presupposti di cui al comma 2, seguire la regola generale di cui al comma 1 dell’art. 15 cit. ed all’art. 91 c.p.c., implicando la declaratoria di inammissibilità del gravame la soccombenza integrale dell’Agenzia delle Entrate.

2. Con il secondo motivo lo stesso ricorrente principale deduce la «nullità del procedimento e della sentenza in relazione all’art. 132, comma 1, n.

4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per difetto assoluto di motivazione in merito alla statuizione di compensazione delle spese processuali.

3. Con l’ unico motivo del tempestivo ricorso incidentale, rubricato «nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/92 in relazione all’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c.»l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il gravame per essere a suo dire “assolutamente carente nella esposizione sommaria dei fatti”, assumendo, al riguardo, che l’atto di appello, di cui trascrive integralmente il contenuto, era di contro pienamente conforme ai dettami della norma processuale in questione, richiamandosi all’orientamento costante di questa Corte in tema di interpretazione delrichiamato art. 53 del decreto legislativo n. 546/92.

4. Esaminando per ragioni di priorità logico - giuridica il ricorso incidentale, si rileva che lo stesso è fondato. La C.T.R. ha motivato la declaratoria di inammissibilità del gravame, ritenendo il ricorso assolutamente carente nell’esposizione sommaria dei fatti, affermando che, “pur potendosi superare –mediante il riferimento alla sentenza appellata - l’errata indicazione dell’anno di imposta (2015 anziché 2014) cui si riferisce la cartella di pagamento n. 0682019004722295 riportata nella parte introduttiva dell’appello, i numerosi errori riguardanti l’anno di imposta, importi, sanzioni, interessi e perfino il numero della cartella in contestazione contenuti nella esposizione sommaria dei fatti non consentono di circoscrivere con certezza il perimetro dell’appello che sembrerebbe apparire, in alcune parti, come riferito ad altro giudizio.” 4.1.

Osserva la Corte che nella parte “in fatto” dell’atto di appello dell’Ufficio, ritenuta dalla C.T.R. carente al punto da far dubitare che si riferisse ad altro giudizio - atto processuale che questa Corte è autorizzata ad esaminare, in presenza della deduzione di un error in procedendo -, la parte appellante ha effettivamente indicato in modo errato il numero della cartella di pagamento e l’anno di imposta, errori materiali che tuttavia la C.T.R. ha ritenuto superabili mediante l’esame della sentenza di primo grado ove erano indicati i dati corretti (cartella 06820190047222955 e anno di imposta 2014).

Parimenti superabili sarebbero dunque stati, a parere di questa Corte, gli errori materiali relativi ad importo del tributo, sanzioni e interessi, dal momento che tali errori scaturivano direttamente dall’errata identificazione del numero della cartella di pagamento, sicché appare del tutto contraddittorio il ragionamento adottato dalla C.T.R., a maggior ragione a fronte della corretta individuazione dell’oggetto del contendere (disconoscimento di un credito per imposte pagate all’estero) e della sentenza appellata, indicata correttamente nel numero (1019/23/2020) e data di deposito (27.5.2020) e la cui motivazione è stata inoltre trascritta nella parte essenziale, funzionale alle critiche contenute nei successivi motivi di gravame.

5. Non sussistevano pertanto i presupposti della declaratoria di inammissibilità del gravame, non potendosi ritenere integrata l’assoluta incertezza su uno degli elementi indicati nel comma 1, primo periodo, dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/92, tra cui appunto l’esposizione sommaria dei fatti. 6.La sentenza va, pertanto , cassata e la causa rinviata alla C.G.T. della Lombardia (Milano) in diversa composizione, la quale provvederà all’esame dei motivi di gravame formulati dall’Agenzia delle Entrate, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 7.Il ricorso principale va,di conseguenza, ritenuto assorbito. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.5.2025. Il Presidente Aldo Carrato