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Ordinanza Interlocutoria — n. 22427/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case for joint handling of necessary co-litigation due to pending related appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22427/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the current appeal by ordering a remand to a new docket for joint processing. The Agency of Revenue appealed a tax court decision regarding the importation of vehicles, while the taxpayer's necessary co-litigants remained unrepresented in this specific proceeding. The court ruled that the necessary co-litigation must be treated together with a pending related appeal to ensure procedural unity.

Regesto Legislator

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Art. 274 cod. proc. civ.; The court must remand a case for joint handling when a necessary co-litigation is pending before the same court to ensure the unity of the necessary joint litigation.

Parole chiave

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necessary co-litigation joint handling of cases tax appeal procedure remand to new docket procedural unity industria automobilistica azione mobiliare imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 274 cod. proc. civ.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE CIVILE Composta da Giuseppe Fuochi Tinarelli - Presidente - Lunella Caradonna - Consigliere - R.G.N. Giacomo Maria Nonno - Consigliere - Cron. Roberto Succio - Consigliere - AC - 23/4/2025 Pierpaolo Gori - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24152/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente – contro Oggetto: litisconsorzio necessario Numero registro generale 24152/2023 Numero sezionale 3017/2025 Numero di raccolta generale 22427/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 CAPRI’ MARIA, PARNASSO ORAZIO, PARNASSO MICHELA, PARNASSO AGAMENNONE, PARNASSO MARIO BRUNO, quali soci della AUTO ELITE PARNASSO di Caprì Maria C. s.a.s., cancellata in data 19.6.2014; – intimati – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia n.4145/10/2023 depositata l’11 maggio 2023, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 aprile 2025 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Rilevato che: Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n.4145/10/2023, veniva rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale di Maria Caprì, Orazio, Michela, Agamennone, Mario Bruno Parnasso quali soci della estinta società AUTO ELITE PARNASSO di Caprì Maria C. s.a.s., proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.502/7/2012 di parziale accoglimento del ricorso introduttivo, con cui la contribuente impugnava l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003.

Con tale atto impositivo ai sensi degli artt.41 bis e 40 d.P.R. n.600/73 veniva rettificato il reddito di impresa della società, ai fini IRAP, IVA e sanzioni, in relazione ad operazioni contestate dall’Amministrazione finanziaria come soggettivamente inesistenti, di importazione infra- comunitaria di autoveicoli. Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate per un unico motivo, mentre parte contribuente è rimasta intimata. Considerato che: Numero registro generale 24152/2023 Numero sezionale 3017/2025 Numero di raccolta generale 22427/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 In via pregiudiziale, il Collegio osserva che pende avanti alla Corte di cassazione il ricorso iscritto all’RGN 24350/2023, pendente nei confronti di Orazio Parnasso, necessariamente da trattarsi congiuntamente al presente ricorso per eventuale riunione ex art.274 cod. proc. civ. al fine di ricomporre il litisconsorzio necessario.

Per tale ragione la presente controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo P.Q.M La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto all’RGN 24350/2023. Così deciso in Roma il 23 aprile 2025 Il Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 24152/2023 Numero sezionale 3017/2025 Numero di raccolta generale 22427/2025 Data pubblicazione 04/08/2025