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Ordinanza — n. 22421/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed due to lack of necessary joinder of partners and company violating mandatory joinder rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22421/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal admissible but found the lower court's judgment null due to a failure to join necessary co-litigants. The tax agency argued that the Regional Tax Commission violated mandatory joinder rules by deciding on the assessment without including the company and its other partners. The court ruled that while the principle of unity of assessment exists, the specific conditions for joining cases were not met here, rendering the proceedings void.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 14, para. 1 and Art. 52, para. 1 of D.Lgs. 546/1992; The tax appeal is admissible if it raises a preliminary issue of law regarding the violation of mandatory joinder, but the judgment is null if the court failed to integrate necessary co-litigants despite the absence of specific conditions justifying separate proceedings.

Parole chiave

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mandatory joinder necessary co-litigants tax appeal admissibility unity of assessment nullity of judgment partnership tax liability Civil Procedure Code accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code
Art. 14, para. 1 of D.Lgs. 546/1992
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs.
Art. 52, para. 1 of D.Lgs. 546/1992
Art. 5 of D.P.R. 917/1986
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
Art. 39, para. 1 of D.P.R. 600/1973
Art. 6 of Law 212/2000
Art. 10 of Law 146/1998
Art. 51, 52 of D.P.R. 633/1972
Art. 31, 32, 33 of D.P.R. 600/1973
14 , primocomma, 52, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 102 cod.
art. 5 d.P.R. 22/12
Va reiterato che , i n materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 29843 del 13/12/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8761/2016R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Oggetto: litisconsorzio necessario CONTIERIGIUSEPPINA, rappresentat a e difes a dall’Avv. Valerio Freda (PEC: valeriofreda@pec .it), elettivamente domiciliato in Roma, via AntonGiulio Barrili n. 49 presso di dr. Daniel De vito ; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 11548 / 4 / 20 15 depositata il 1 8 dicembre2015 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 3 aprile 202 5 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania , sez. staccata di Salerno, n.11548 /4/2015 , veniva accolto l’appello di GiuseppinaContieri avverso l a sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 449 / 1 0 /20 13 di parziale accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente relativo all’avviso di accertamentoper II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 20 08 . Nella sentenza impugnata si legge che Giuseppina Contieri veniva attintadall’avviso impugnat o quale socia al 30% della società Contieri PetroliS.a.s. di Contieri Giuseppe, in forza del principio di trasparenza aseguito del maggior reddito accertato in capo alla società di persone exart.39, comma 1, lett. d) , d.P.R. n.600/73.

Siain primo che in secondo grado l ’Agenzia delle Entrate chiedeva la riunione dei ricorsi proposti dai soci Giuseppina Contieri, Giuseppe Contierie Marco Contieri, avverso altrettanti avvisi di accertamento, a quelloproposto dalla società contro l’avviso notificato alla societ à . Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate per due motiv i , cui replica Giuseppina Contieri con controricorso. Consideratoche:

1. Con il primo motivo l ’Agenzia - in rapporto all’articolo 360 , primo comma, n.4 , cod. proc. civ. – prospetta la violazione degli artt. 14 , primocomma, 52, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 102 cod. proc. civ., 5 d.P.R. n.917/1986 per aver la CTR deciso in ordine allalegittimità o meno dell’a vviso di accertamento pur in presenza di violazionedel litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soci della societàdi persone e della società 3.Il motivo , ammissibile in quanto pone una questione pregiudiziale di violazione di legge per mancata osservanza del litisconsorzio necessario, èfondato. 3.1.

Va reiterato che , i n materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci,salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali.

Pertanto,tutti questi soggetti devono essere partidello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. S iffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. Sez. U., sentenza n.14815 del 4.6.2008). 3.2. Sono possibili eccezioni , in presenza di cause decise separatamentenel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente automatica imputazionedei redditi stessi a ciascun socio . Così, n on va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tuttii litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione allor quando la complessiva fattispecie, oltr e che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dallestesse, sia caratterizzata da:

1) identità oggettiva quanto a causa petendidei ricorsi;

2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tuttii suoi soci e, quindi, identità di difese;

3) simu ltanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;

4) identitàsostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processualiper conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché nongiustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio . (Cass.

Sez. 5, s entenza n. 29843 del 13/12/2017). 3.3.Tuttavia, tali condizioni non sussistono nel caso di specie. Il giudice d’appelloha mancato di rilevare il difetto di riunione in primo grado e, asua volta, ha omesso di riunire le cause avanti a lui proposte, relative all’avviso notificato a Giuseppina Contieri n.q. di socia al 30% della società Contieri Petroli S.a.s. di Contieri Giuseppee ad altrettanti avvisi notificati agli ulteriori due soci Giuseppe Contieri e Marco Contieri, oltre che all’avviso notificato alla società e, comunque, senza disporre nel presente processo l’integrazione del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soci e della società.

Il litisconsorzio andava integratosin dal primo grado nei confronti di tutti i soci e della società . 4.L’accoglimento del primo motivo , relativo a questione pregiudiziale, determinal’assorbimento della seconda censura, formulata in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.39, comma 1, d.P.R. n.600/73, 6 della L. n.212/2000, 10 della L. n.146/1998, 51, 52 d.P.R. n.633/1972, 31, 32, 33 d.P.R. n.600/73, questione che verrà riesaminata dal giudice del rinvio. Il giudizio è perciò nullo e l a sentenza impugnata dev ’ essere cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno , in diversa composizione, dovendo il giudice del rinvio provvedere all’integrazione del litisconsorzio, per la celebrazione del giudizio nei confrontidi tutti i litisconsorti necessari e per la liquidazione delle spese dilite.

P.Q.M LaCorte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo , dichiara la nullità del l’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata