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Ordinanza — n. 22405/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against taxpayer, dismissing lack of specific bank operation details argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22405/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the case remitted for a new trial. The agency argued the lower court erred by rejecting its appeal based on the lack of specific bank operation details in the assessment notice. The court held that since the taxpayer had previously contested the assessment's motivation and never challenged the specific bank operations, the lower court's reasoning was legally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 324 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 115, 116 cod. proc. civ.; Art. 112 cod. civ.: The court may not base a rejection of an appeal on facts or arguments not raised by the opposing party in the first instance, violating the principle of contradiction and the prohibition of ultra petita.

Parole chiave

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tax appeal cassation lack of specific details principle of contradiction ultra petita prohibition bank operation assessment taxpayer defense rights remittal for new trial contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 324 cod. proc. civ.
1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 112 cod. civ.
art. 324 cod. proc. civ
1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24064/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro BITONTE ALESSANDRA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.ST. LECCE n. 728/22/21 depositata il 24/02/2021. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 728/22/21 del 24/02/2021, la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 582/03/16 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Alessandra Bitonte avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della perdita della qualità di imprenditore agricolo della contribuente, delle risultanze degli accertamenti bancari e della effettuazione di operazioni inesistenti. 1.2.La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE evidenziando che:

a) dalla documentazione acquisita risultava che la contribuente aveva venduto unicamente prodotti acquistati da terzi, così svolgendo attività commerciale e non agricola;

b) quanto agli accertamenti bancari, l’Amministrazione finanziaria non aveva avuto cura di indicare, nell’avviso di accertamento ovvero in corso di giudizio, «le singole e specifiche operazioni contestate, onde consentire a questa Commissione di valutare se le argomentazioni sul punto rese dalla contribuente fossero o meno sufficienti»;

c) in definitiva, era stato indicato «un mero importo complessivo di prelevamenti e versamenti, senza specificarne le singole poste», così da impedire la verifica da parte del giudice, sicché la ripresa andava annullata. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.Alessandra Bitonte restava intimata. 4.Il P.G. depositava requisitoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso per cassazione di AE è affidato a tre motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR affermato l’assenza di motivazione dell’avviso di accertamento, in palese violazione del giudicato interno, avendo il giudice di primo grado ritenuto correttamente motivato l’atto impugnato. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non avendo la contribuente mai contestato la mancata specifica indicazione delle singole operazioni bancarie, peraltro dettagliatamente indicate nel processo verbale di constatazione dalla stessa conosciuto. 1.3.Con il terzo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato ultrapetita, non avendo la contribuente contestato la mancata specifica indicazione delle rimesse oggetto di ripresa. 2.I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, involgendo sotto distinti profili le motivazioni del rigetto della ripresa concernente gli accertamenti bancari.

I motivi sono fondati per le ragioni che seguono. 2.1.La CTR ha ritenuto che la ripresa dell’Ufficio fondata sugli accertamenti bancari debba essere rigettata in quanto l’Ufficio non avrebbe fornito – né nel contesto dell’avviso di accertamento, né nel corso del giudizio – la specifica indicazione delle rimesse oggetto di contestazione, così impedendo alla contribuente di fornire la giustificazione di tali rimesse e al giudice di effettuare il necessario controllo. 2.2.Tuttavia, la questione concernente la motivazione dell’avviso di accertamento era stata già posta dalla contribuente e rigettata dalla CTP, la quale aveva ritenuto che «l’atto impugnato contiene comunque l’indicazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa».

E in proposito non risulta che la sig.a Bitonte abbia interposto appello incidentale, sicché la motivazione dell’avviso di accertamento non avrebbe potuto più essere messa in discussione in sede di esame del gravame di AE. 2.3.Del resto, il tenore del ricorso proposto in primo grado dalla contribuente dimostra con evidenza che quest’ultima non ha mai dedotto di non conoscere le operazioni contestate da AE, anche perché le stesse sono state oggetto di specifica indicazione nel processo verbale di constatazione allegato all’avviso di accertamento e alla stessa notificato. 2.4.Ne consegue che è erronea la decisione della CTR che ha posto illegittimamente a fondamento del rigetto dell’appello di AE una circostanza (la mancata specifica indicazione delle operazioni da parte dell’Ufficio) che, oltre anon essere veritiera, non è stata devoluta, né contestata dalla sig.a Bitonte. 3.Il terzo motivo, concernente la contestazione di una pronuncia ultrapetita da parte della CTR, resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo. 4.In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.M La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolt i e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del