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Ordinanza Interlocutoria — n. 22373/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands case to correct two material errors in its own order regarding agency name and cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22373/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new docket to correct two material errors found in its previous interlocutory order. While the clerical office flagged an incorrect agency name, the Court independently identified a second error where the winning party was wrongly ordered to pay litigation costs instead of the losing party. Consequently, the Court decided to reinstate the proceedings to ensure both parties are properly notified of these discrepancies before a final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ.; The Court of Cassation may correct material errors in its own decisions ex officio at any time, and if multiple errors exist, the case must be remanded to ensure all parties are informed.

Parole chiave

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material error correction Cassation procedure litigation costs allocation agency name discrepancy remand to new docket risarcimento per errore giudiziario spese amministrative restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ.
La novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., prevede che la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta dalla parte interessata e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA nel ricorso iscritto al n. 25595/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, alla via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – CONTRO CAROLLO CARMELO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale, dall’avv. Fabio Lo Verso; -Controricorrente- per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 33240/2024, pubblicata il 18.12.2024, che ha definito il ricorso n. 25595/2023;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.7.2025 dal Consigliere Maria Clara Sali; RILEVATO CHE: 1.Con l’ordinanza n. 33240/2024, pubblicata il 18.12.2024, questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza Corte di Giustizia di II grado della Regione Sicilia n. 8545/2023, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettava l’originario ricorso del contribuente; condannava la parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00,oltre spese prenotate a debito. 2.La cancelleria ha segnalato in data 21.2.2025 l’esistenza di un errore materiale nel dispositivo della predetta ordinanza, ove è indicata l’Agenzia delle Entrate anziché l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. 3.Per la trattazione dell’istanza è stata fissata la camera di consiglio del 2.7.2025. 4.Le parti non hanno svolto attività difensiva.

CONSIDERATO CHE:

1. La novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., prevede che la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta dalla parte interessata e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.

2. Il decreto di fissazione risulta comunicato ad entrambe le parti.

3. La Corte, esaminato il provvedimento oggetto di correzione, ravvisa un secondo errore materiale, atteso che la parte vittoriosa (ricorrente, coincidente con l’ADER) è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in luogo della parte soccombente (controricorrente). Le parti sono state,tuttavia, avvisate soltanto dell’errore materiale evidenziato dalla cancelleria (l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate in luogo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione). Si ritiene, pertanto , che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, al fine di mettere a conoscenza le parti della sussistenza dei due errori materiali da correggere. P.Q.M La