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Ordinanza — n. 22311/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, ruling proof of postal notice requires receipt of deposit letter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22311/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision to dismiss a tax assessment due to alleged lack of proper notification. The lower court found the tax notice invalid because the postal service only proved sending the deposit confirmation letter, not its actual receipt by the taxpayer. The supreme court affirmed that constitutional principles require the taxpayer to receive the deposit confirmation letter to establish valid notice, making mere proof of sending insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 4 legge 890/82; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: Proof of perfection of notification via postal service requires production of the receipt of the deposit confirmation letter, not merely proof of sending.

Parole chiave

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tax notification postal service deposit confirmation letter receipt tax assessment validity constitutional principles notification administrative litigation procedure debiti fiscali inoltro della dichiarazione fiscale riconoscimento di debito

Disposizioni normative citate

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Art. 8 comma 4 della legge n. 890 del 1982
3, c.p.c.» l’Amministrazione erariale assume che, contrariamente a quanto opinato dalla C.T.R., la notifica a mezzo posta, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 24 Cost.
Art. 111 comma 2 Cost.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/73
art. 140 c.p
di Napoli, ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo, lo accoglieva, rilevando il mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25985/2014
Cass., Sez. U, n. 10012/2021
Cass. n. 23400/2023
10012/2021 e, tra le più recenti, Cass. n. 23400/2023e Cass.
Cass. n. 26593/2024
23400/2023e Cass. n. 26593/2024).
Sez. U, n. 10012/2021
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26973/2017 R.G.R. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, alla via Dei Portoghesi, n. –ricorrente – CONTRO DI GIROLAMO MASSIMO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale dall’avv. Raffaele Locantore e con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: raffaelelocantore@avvocatinapoli.legalmail.it -controricorrente – Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3111/48/2017, depositata in data 10.4.2017, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.7.2025 dal Consigliere Maria Clara Sali; FATTI DI CAUSA 1. D alla sentenza qui impugnata (come richiamata in epigrafe) si evince che Di Girolamo Massimo impugnava un avviso di accertamento relativo ad IRPEF dell’anno di imposta 2007, di cui affermava di essere venuto a conoscenza a seguito di ispezione esattoriale e successivo accesso agli atti, opponendo che l’atto non gli era stato mai notificato ed eccependo la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione del credito erariale.

2. La C.T.P. di Napoli, ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo, lo accoglieva, rilevando il mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. per la notifica dell’atto in assenza del destinatario.

3. La C.T.R. della Campania, adita dall’Agenzia delle Entrate, che deduceva che la notifica era avvenuta a mezzo posta e non ai sensi dell’art. 140 c.p.c, dato atto che la notifica era effettivamente avvenuta a mezzo posta, rigettava l’appello, rilevando che l’agente postale aveva immesso in cassetta l’avviso di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale ed attestato di aver spedito la raccomandata n. 76557277615-4 avente ad oggetto la comunicazione di avvenuto deposito, ma dell’esito di tale raccomandata ( C.A.D.) non era stata fornita alcuna prova, in difetto della produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento.

In assenza di prova del perfezionamento della notifica, la pretesa erariale doveva pertanto ritenersi estinta per decadenza e prescrizione. 4.L’Agenzia delle Entrate ha propo sto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 5.Di Girolamo Massimo ha resistito con controricorso , illustrato da memoria. 6.Per la decisione della causa è stata fissata l’udienza camerale del 2.7.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’ unico motivo formulato , rubricato « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 della legge n. 890/82 e 60 del D.P.R. n. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» l’Amministrazione erariale assume che, contrariamente a quanto opinato dalla C.T.R., la notifica a mezzo posta, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 890/82, in caso di assenza del destinatario, si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.

Si allega, perciò, che, nel caso in esame, dall’avviso di ricevimento si evinceva che l’agente postale aveva rilevato la temporanea assenza del destinatario ed anche la mancanza di persone abilitate a ricevere il piego; aveva immesso avviso nella cassetta postale corrispondente dello stabile in indirizzo ed aveva attestato di aver spedito la raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito n. 76557277615-4 in data 9.11.2012. Il piego contenente l’avviso di accertamento era stato, indi , restituito al mittente in data 22.11.2012, decorsi dieci giorni dalla spedizione della C.A.D.

La notifica avrebbe dovuto,pertanto , ritenersi del tutto regolare. 2.Il motivo è infondato. 3.Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l . n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario (Cass. n. 25985/2014, Cass., Sez.

U, n. 10012/2021 e, tra le più recenti, Cass. n. 23400/2023e Cass. n. 26593/2024). 4.Il ricorso deve, in definitiva, essere respinto. 5.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Poiché che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimbors