Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22306/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on mootness grounds, allowing tax agency to self-correct assessment based on new circular.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22306/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the cessation of the subject matter of the dispute. The tax agency had already self-corrected the assessment in autotutela, aligning it with a new circular that exempted wind turbine towers from tax. Consequently, the court ruled that the legal controversy no longer existed, leading to the dismissal of the case without remittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11: The cassation procedure terminates without remittal when the subject matter ceases to exist due to the tax authority's self-correction, as the mootness renders the virtual merit assessment irrelevant.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere autotutela Agenzia Entrate annullamento atto accertamento mancanza interesse processuale cessazione giudizio senza rinvio contributo unificato raddoppio turbina eolica rendita catastale dezonamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Peraltro, è pacifico che in tale ipotesi può essere disposta lacompensazione delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs.
Art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ora, in tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art. 46 del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11
Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art.
Art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Peraltro, è pacifico che in tale ipotesi può essere disposta lacompensazione delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005
546, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005 (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2010, n. 19947
Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2010, n. 19947; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 14 febbraio 2017, n. 3950
19947; Cass., Sez. 6^-5, 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33587
3950; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33587; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33157
41535;Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33157; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657
33157; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657; Cass., Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Bruno Cimadomo, con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Luca Savini, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: brunocimadomo@avvocatinapoli.legalmail.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; CONTRO Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Campania –sezione staccata di Salerno il 22 novembre 2019, n. 8792/02/2019; CATASTO ACCERTAMENTO PARCO EOLICO COMPUTO DELLA TORRE NELLA DETERMINAZIONE DELLARENDITA udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel10 luglio 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo . RILEVATO CHE: 1.La “Rosa dei Venti S.r.l.” ha proposto ricorso sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 22 novembre 2019, n. 8792/02/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale nn.

AV104086/2017, AV104089/2017, AV104093/2017, AV104096/2017, AV104098/2017, AV104099/2017, AV104102/2017 e AV104110/2017del 7 giugno 2017 da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima, a seguito di procedur e DOCFAper aggiornamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 22, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208 (in virtù di denunce presentateil 13 giugno 2016, prot. n. AV0071088, AV0072231, AV0072232, AV0072234, AV0072247e AV0072248, nonché il 14 giugno 2016, prot. n. AV0072480), con riguardo ad aerogeneratori eolici sit i in Aquilonia (AV) e censit i in catasto con leparticelle 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77 del folio 14 e con la categoria D/1, dei qual i la “ Rosa dei Venti S.r.l .” era proprietariasuperficiaria, essendo stata rettificata per ciascuno la rendita da € 674,00 ad € 5.650,00 , ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della “Rosa dei Venti S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Avellino il 24 giugno 2018, n. 790/02/2018, con compensazione delle spesegiudiziali.

2. Il giudice di appello hariformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario della contribuente –sul rilievo chela torre avesse solo funzione di sostegno dell’intera e complessa struttura di ciascun aerogeneratoreeolico.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

4. La ricorrente ha depositato memoriaillustrativa, con la quale si deduce«che l’Agenzia delle Entrate ha, nelle more, con atto di avviso n. 2025 AV0017555 del 3 marzo 2025, comunicato alla società ricorrente di aver provveduto, in autotutela, a riesaminare l’atto di accertamento impugnato, alla luce della propria Circolare n. 28/E del 16.10.2023, procedendo all’annullamento del precedente classamento attribuito con tale accertamento» e, per conseguenza, si chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale dell’amministrazione finanziaria ai fini delle spese giudiziali. CONSIDERATO CHE:

1. Come si è detto, in corso di causa, con avviso n. AV0017555 del 3 marzo 2025, l’amministrazione finanziaria ha comunicato alla contribuentedi aver provveduto all’annullamento in via di autotutela del precedente classamento d’ufficio, alla luce della circolare emanata il 16 ottobre 2023, n. 28/E, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere.

2. Ora, in tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via diautotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6^, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5^, 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27405; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2022, n. 4832; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, nn. 30472, 30496 e 30497; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n.16657).

3. Peraltro, è pacifico che in tale ipotesi può essere disposta lacompensazione delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte delgiudice tributario, trattandosi di un'ipotesi diversa dallacompensazione ope legis prevista dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005 (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2010, n. 19947; Cass., Sez. 6^-5, 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33587; Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2019, nn. 20349 e 20350; Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2019, nn. 30086 e 30087; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10161; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24841; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24878; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535;Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33157; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657; Cass., Sez. Trib., 14 marzo 2025, n. 6851).

Ciò anche tenendo conto che, in relazione al caso di specie, si è consolidato soltanto in corso di causa l’orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impiantoeolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, latorre, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sullepale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina per la produzione di energia elettrica (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-5, 20 settembre 2020, nn. 20726, 20727 e 20728; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287 e 21288; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2021, n. 1010; Cass., Sez. Trib., 23 novembre 2022, n. 34570; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2023,n. 6685; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19457; Cass., Sez. Trib., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233 e 5235).

4. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è applicabile ove il procedimento per cassazione si concluda, come nel caso di specie, con la d eclaratoria di cessazione della materia delcontendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Cortedichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza;compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 10 luglio 2025. IL PRESIDENTE Dott. Liberato Paolitto