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Ordinanza Interlocutoria — n. 22294/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 22294/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22294/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (hinc: CGT2), con la sentenza n. 641/2023 depositata in data 05/07/2023, ha accolto l’appello di GEN.ALB s.r.l. contro la sentenza n. 279/2019 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Grosseto aveva respinto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012.

Regesto Legislator

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art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000; Ordinanza Interlocutoria — n. 22294/2025 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte regolatrice, sul punto di diritto, ha ritenuto di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale dominante secondo il quale, qualora i fatti in contestazione siano i medesimi, la sentenza penale definitiva ottenuta in sede penale, non produce automaticamente effetti di giudicato nel processo tributario, ma costituisce una fonte di prova che il giudice tributario non può trascurare. In questi termini questo giudice, letta la sentenza ed analizzatela diffusamente, ritiene, dunque, di non poter minimizzare il fatto che l’intero impianto rettificativo dell’Ufficio è stato fondato su fatti che oggi il giudice penale ritiene non sussistenti, e dunque non provati.

Parole chiave

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revisione della tassazione fiscale crescita in giudicato della tassazione restituzione dell'imposta impugnabilità della decisione di rinvio sospensione della riscossione fiscale autorità giudiziaria fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000
374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3267/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GEN ALB SRL -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.641/2023 depositata i l 05/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (hinc: CGT2), con la sentenza n. 641/2023 depositata in data 05/07/2023, ha accolto l’appello di GEN.ALB s.r.l. contro la sentenza n. 279/2019 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Grosseto aveva respinto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012.

2. Nella sentenza impugnata si legge che: «Questa Corte, consapevole della autonomia del giudizio tributario rispetto al procedimento penale, ritiene, tuttavia, di dover aderire all’orientamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito con la sentenza numero 12854.2022 – pubblicata il 22.04.2022, resa dalla quinta sezione civile della Suprema Corte, che, decidendo una controversia tra Amministrazione finanziaria e contribuente, ha affrontato la questione giuridica spesso ricorrente nella prasi giudiziaria degli effetti probatori che la sentenza assolutoria ottenuta in sede penale dispiega nell’ambito del processo tributario.

La Corte regolatrice, sul punto di diritto, ha ritenuto di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale dominante secondo il quale, qualora i fatti in contestazione siano i medesimi, la sentenza penale definitiva ottenuta in sede penale, non produce automaticamente effetti di giudicato nel processo tributario, ma costituisce una fonte di prova che il giudice tributario non può trascurare. In questi termini questo giudice, letta la sentenza ed analizzatela diffusamente, ritiene, dunque, di non poter minimizzare il fatto che l’intero impianto rettificativo dell’Ufficio è stato fondato su fatti che oggi il giudice penale ritiene non sussistenti, e dunque non provati.

Tutte le circostanze poste a fondamento dell’atto impugnato sono state smentite nei fatti in sede penale e non possono ritenersi avvenute in ragione di una sentenza che questo collegio ritiene puntuale e ben argomentata.» 3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazionecon tre motivi.

4. La parte intimata non si è costituita. Considerato che:

1. In via preliminare, occorre rilevare che la motivazione della sentenza impugnata affronta la questione relativa ai rapporti tra la sentenza di assoluzione resa nel processo penale e il giudizio tributario, interessati anche dal terzo motivo di ricorso.

2. A tal propositoquesta Corte, con ordinanza 04/03/2025 n. 5714 ha rimesso gli atti alla Prima Presidente della Corte di cassazione, rilevando che considerati la non uniformità della decisioni assunte e la rilevanza dei principi sottesi, di ambito generale, possano ricorrere i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula "perché il fatto non sussiste", sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina alla ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art.530 del codice di procedura penale.

3. La causa deve essere, quindi, rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine alla questione posta con l’ordinanza n. 5714 del 2025. P.Q.M rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine alla questione p