Cassation appeal dismissed for late filing; defense's remittance request rejected due to lack of absolute impossibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the filing occurred 40 days after the judge's proposal for inadmissibility was communicated. The defense argued for a remittance in terms based on a medical certificate and correspondence with the filing manager, but the court found these grounds insufficient as they did not demonstrate absolute impossibility. Consequently, the appeal was deemed abandoned under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, and the appellants were ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: The cassation appeal is deemed abandoned if the party fails to request a decision on the remittance in terms within forty days of the proposal's communication, and such remittance requires proof of absolute impossibility rather than mere difficulty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6412/2024 R.G. proposto da ROSSI RAFFAELINA,ROSSI MARIA ANTONIETTA E ROSSI ERASMO , rappresentatie difesi d a ll’avvocato VIRGINIA CERULLO ( pec: avvvirginiacerullo@pec.ordineforense.salerno.it); -ricorrenti- contro COMUNE DI ACERRA, rappresento e difes o dall’avvocato GIANLUCA FLAMMIA (FLMGLC70H05F839T; gianlucaflammia@avvocatinapoli.legalmail.it); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA,n. 4414/2023 depositata i l 17/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. Raffaellina Rossi, Maria Antonietta Rossi ed Erasmo Rossi hanno proposto, sulla base di cinque motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della CGT-2 della Campania di cui in epigrafe con cui era stata confermata la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta dai contribuenti avvero gli avvisi di accertamento IMU, annualità 2016.
2. Ha resistito con controricorso il Comune di Acerra.
3. Il Consigliere Delegato ha formulato, in data 27 novembre 2024 PDA, proposta avente ad oggetto l’improcedibilità del ricorso per tardiva costituzione telematica (art. 369, comma 1, in relazione all’art. 196-quater, d.a. cod. proc. civ.), ritualmente notificata.
4. Il difensore dei contribuenti ha formulato “istanza di rimessione in termini” in data 2 gennaio 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va premesso che il ricorso per cassazione in esame è stato notificato il 19 febbraio 2024; la costituzione telematica doveva avvenire nei 20 gg. successivi (il 10 marzo 2024) mentre è avvenuta tardivamente il 20 marzo 2024.
2. A fronte di tale tardiva costituzione correttamente è stata formulata proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis. c.p.c. in ragione dell’improcedibilità del ricorso.
3. Orbene osserva questo Collegio che appare di tutta evidenza che la parte non ha espressamente formulato un’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. che avrebbe potuto consentire la stessa disamina della istanza di rimessione in termini, istanza che –giova comunque evidenziare –appare del tutto infondata ove si consideri che la stessa si basa su un certificato medico irrilevante (in quanto riguarda un periodo di 7 gg. antecedente alla notifica) e su di una corrispondenza intercorsa col gestore che decorre dal 18 marzo 2024, quando il termine di costituzione era scaduto né risultano documentate iniziative tempestive, atteso che il Gestore risponde alla richiesta del difensore appena due gg. dopo (il 20 marzo 2024), data in cui avviene la costituzione in giudizio. 3.1 Come le SS.UU. della Corte hanno, peraltro rilevato, la remissione in termini presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Cass.
Sez. U., 4 dicembre 2020, n. 27773). Inoltre, si è rimarcato, è necessaria (anche) la l'immediata reazione della parte al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa (a termine scaduto il 10 marzo 2024, l’istanza viene depositata il 7 gennaio 2025; così Cass., 12 gennaio 2024, n. 1348; Cass., 26 aprile 2023, n. 11029).
4. Conclusivamente, apparendo dirimente la circostanza che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia espressamente chiesto la decisione del ricorso e che, pertanto, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., statuizione cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte, dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del