Italian tax court dismisses late appeal due to missing file retrieval, remanding case for record acquisition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's cassation appeal regarding the timeliness of her tax appeal. The lower courts rejected the claim that the appeal period started only upon the taxpayer's retrieval of the tax notice, ruling it began upon notification. Consequently, the court remanded the case to the lower instance to acquire the official file ex officio to resolve the procedural issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140 cod. proc. civ.; Art. 21 d.lgs. n. 546/1992: When a taxpayer's appeal is declared inadmissible for lateness based on notification dates, the Court of Cassation must remand the case to the lower instance to acquire the official file ex officio to verify if the appeal period should have started upon actual retrieval of the notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 22126 /201 6 R.G. proposto da CIARDIELLOANNA, rappresentat a e difes a dall’avv. Luigi Giuliano elet- tivamente domiciliat a presso lo studio dell’avv. Antonio Giuliano in Roma,via Conca d’Oro n. 221 (PEC –ricorrente – contro Oggetto:tempestività ricorso AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 –controricorrente– avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Cam- panian. 2618 / 1 / 20 1 6 depositata i l 1 6 marzo 201 6 , e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 giugno 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale del la Campania n.2618/1/2016 veniva rigettato l’appello proposto da Anna Ciardiello , titolaredi ditta individuale esercente attività di parrucchiere, avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Benevento n. 1119/1/2014 con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricors o propostodalla contribuente avverso l’ avvis o di accertamento, relativo adII.DD. e IVA per l’anno di imposta 200 8 . 2.Le riprese, originate da una discrepanza tra manifestazione di capa- citàcontributiva, in particolare l’acquisto di un immobile con stipula del relativomutuo, e le dichiarazioni fiscali della contribuente non giustifi- cate,erano fondate - si legge nella sentenza impugnata - su indagini bancarieex art. 32 d.P.R. n.600/1973 e studi di settore . 3.Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso introdut- tivo per tardività, in quanto presentato oltre i termini dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 , calcolati a partire dal perfeziona- mento della notifica dell’avviso di accertamento avvenuta in data 27.5.2013,a nulla rilevando il successivo ritiro del plico da parte della contribuenteavvenuto il 28.6.2013 .
La decisione veniva integralmente confermatadalla sentenza d’appello. 4.Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassa- zionededucendo tre motivi, che illustra con memoria ex art.380 bis.1 cod.proc. civ., cui ha replicato l’Agenzia con controricorso. Consideratoche: Conil primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applica- zionedell’art. 140 cod. proc. civ. , della legge n.890/82 e dell’art. 60 d.P.R.n.600/1973, nonché l’omessa motivazione circa un punto deci- sivoper avere il giudice d'appello mancato di ritenere che solo a far datadal ritiro del plico contenente l’avviso di accertamento, in quanto momentodi effettiva conoscenza della pretesa impositiva, è decorso il termineper impugnare l’atto con il ricorso introduttivo del giudizio .
Ritenutoche, p er decidere sul motivo , è necessario acquisire il fascicolo d’ufficiodei gradi di merito , P.Q.M LaCorte: rinviala causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria l’acquisizione del fascicolod’ufficio de