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Ordinanza — n. 22271/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22271/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22271/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania , n. 2999/18/ 20 15 veniva rigetta to l’appello dell’Agenziadelle Entrate e confermata la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Catania n. 4 53 / 7 /201 1 la quale aveva accolto ilricorso della EVIRFIN S. p . a . e annulla to l’avviso di accertamento per IVAe sanzioni relative all’anno di imposta 2004. 2.Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per cas- sazionededucendo quattro motivi, cui ha replicato la contribuente con controricorso, illustrato con memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ. recantela costituzione di un nuovo difensore in sostituzione del prece- dente e re ndendo nota la definizione agevolata della lite ex d .l. n. 119/2018. Consideratoche:

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 22271/2025 — snciv · Corte di Cassazione: staccata di Catania , n. 2999/18/ 20 15 veniva rigetta to l’appello dell’Agenziadelle Entrate e confermata la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Catania n. 4 53 / 7 /201 1 la quale aveva accolto ilricorso della EVIRFIN S. p . a . e annulla to l’avviso di accertamento per IVAe sanzioni relative all’anno di imposta 2004. 2.Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per cas- sazionededucendo quattro motivi, cui ha replicato la contribuente con controricorso, illustrato con memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ. recantela costituzione di un nuovo difensore in sostituzione del prece- dente e re ndendo nota la definizione agevolata della lite ex d .l. n. 119/2018. Consideratoche:

Parole chiave

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sottrazione dell'iva assistenza amministrativa fiscale internazionale revisione della tassazione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sospensione della riscossione fiscale tassazione provvisoria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, ilprocesso si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza aisensi del terzo comma dell' art. 391 cod. proc. civ..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3131/201 6 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – Oggetto: II.DD.- IVA - defini- zioneagevolata ex lege119/2018 contro EVIRFINS.P.A., in persona del legale r s appresentante p.t., rappresen- tatoe difeso dall’avv. Giuseppina Pistone , domiciliato all’indirizzo PEC giuseppina.pistone@pec.ordineavvocaticatania.it giusta memoria di costituzionedi nuovo difensore depositata il 28.3.20 2 5; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia , sez.staccata di Catania , n. 2999/18/ 20 15 depositata il 9 luglio 2015, enon notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 giugno 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania , n. 2999/18/ 20 15 veniva rigetta to l’appello dell’Agenziadelle Entrate e confermata la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Catania n. 4 53 / 7 /201 1 la quale aveva accolto ilricorso della EVIRFIN S. p . a . e annulla to l’avviso di accertamento per IVAe sanzioni relative all’anno di imposta 2004. 2.Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per cas- sazionededucendo quattro motivi, cui ha replicato la contribuente con controricorso, illustrato con memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ. recantela costituzione di un nuovo difensore in sostituzione del prece- dente e re ndendo nota la definizione agevolata della lite ex d .l. n. 119/2018. Consideratoche:

1. La Corte prende atto della documentazione depositata dalla parte contribuentein data 28 . 3 .202 5 ai fini della definizione agevolata delle controversieex art.6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con mo- dificazioni,dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell’ allega t o ver- samentodella somma dovuta per la prima rata del 4.4.2019 con atte- stazionedi quietanza del pagamento della prima rata. 2.Inoltre, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle partiha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanzadi trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estin- zione),né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 3.Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ilprocesso si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza aisensi del terzo comma dell' art. 391 cod. proc. civ.. 4.Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che leha anticipate. 4.1.Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contenderea seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. "doppio contributo unifica to" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del d .P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7dicembre 2018, n. 31732;

Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 set- tembre2022, n. 27244. P.Q.M LaCorte: dichiaraestinto il