Cassation court allows taxpayer's appeal against tax assessment, ruling the lower court erred in validating a delegation of signature not matching the assessment notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a tax assessment, quashing the Court of Appeal's decision that validated a delegation of signature. The taxpayer argued the lower court erred by accepting a delegation unrelated to the specific assessment notice, while the tax agency claimed the delegation was properly produced. The Court found the lower court misapplied principles regarding the burden of proof and the requirement for specific delegation matching the contested act, ordering a full merits review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 42 DPR 600/1973; Art. 360 c.p.c. n. 3: When a taxpayer contests the legitimacy of the signatory of a tax assessment, the tax authority bears the burden of proving the valid delegation of signature corresponding to that specific act, and the court must verify the exact match between the delegation and the notice in question.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14116/2022 R.G. proposto da: VISALLI ANTONINO rappresentato e difeso dall’Avvocato Nicola Verderico, con elezione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: nicolaverderico@pec.giuffre.it –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 10541/2021, depositata in data 25 novembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Antonino Visalli l’avviso di accertamento n. TYX01F700044 per l’anno di imposta 2010, a titolo IRPEF, IVA ed IRAP mediante il quale l’Ufficio accertava maggiori presunti ricavi imponibili sottratti a tassazione Avv.di ac c. – IRPEF –IVA – IRAPe, conseguentemente, rettificava il reddito d'impresa dichiarato dal contribuente pari ad € -35.858,00 (perdita), nel maggiore reddito d'impresa di € 19.912,00.
2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Messina, la quale con sentenza n. 1314/2019 accoglieva il ricorso, per difetto di delega del funzionario che aveva sottoscritto l’atto impugnato.
3. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Sicilia; il contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.
4. La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 10541/2021, depositata in data 25 novembre 2021, accoglieva l’appello dell’Ufficio sostenendo, da un lato, che l’allegazione della delega all’avviso di accertamento non era prevista da alcuna norma e, dall’altro, che comunque la delega era stata prodotta in causa.
5. Avverso la suddetta sentenza della C.t.r. della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, in prossimità della quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per violazione del principio di vicinanza della prova e dell’art. 42 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». il contribuente lamenta l'errore in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., da un lato, ha ritenuto non obbligatoria l'esibizione della delega e, dall'altro, ha ritenuto valida l'esibizione di una delega non riconducibile all'avviso di accertamento in lite, peraltro prodotta soloin appello.
2. Il motivo è fondato. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «In tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni” (Cass. 17/07/2019, n. 19190e, da ultimo, Cass. 1/04/2025, n. 8505).
Ancora è stato affermato che l a contestazione di nullità dell'avvisodi accertamento per difetto di sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da luidelegato pone a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere attraverso il deposito in giudizio di documentazione comprovante la sussistenza delladelega di firma, mentre il contribuente può limitarsi a contestare la validità della documentazione prodotta, senza la necessità di proporre motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma, in difetto di specifica contestazione, il giudice in applicazione del principio di acquisizione della prova, deve valutare autonomamente detta documentazione ai fini dell'effettiva sussistenza delladelega di firma, senza che possa ritenere valida la sottoscrizione dell'atto impositivo in applicazione del principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c. (Cass. 18/12/2024, n. 33189). 2.1.
Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto mal governo dei principi appena declinati laddove ha preso atto dell’esibizione, avvenuta in appello, della delega di firma rilasciata al dott. Andrea Siracusa, mentre è lo stesso ente erariale che, nel proprio controricorso (pag. 3), ad affermare che gli allegati (C) attinenti precipuamente la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento oggetto di causa sono stati depositati solo unitamente al controricorso mentre in grado di appello erano stati – ancorché “solo per un disguido” - prodotti gli allegati (E) , che riguardavano altri Uffici territoriali ed in essi non risultava il nome del dott.
Andrea Siracusa. In particolare, come fa rilevare il contribuente in memoria, dagli atti dispositivi depositati in grado di appello, si evinceva che il Direttore Provincialeaveva conferi to espressamente delega di firma al Direttore dell’Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. Maria Tindara Certo, al Capo Team Gestione e Controllo Atti Mirella Venuto ed al Capo Team Gestione e Controllo dichiarazioni Concetta Livoti mentre il dott. Siracusa Andrea non figura va tra i funzionari appositamente delegati.
3. In conclusione, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa integralmente le spese dei gradi di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 , oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 %, oltre ad IVA e c.p.a. come per legge. Così